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Insidie stradali: se il cinghiale invade la corsia non è colpa della P.A.

Non c'è nessun obbligo di custodia a carico della P.A. sugli animali selvatici ma soltanto, se provata, responsabilità ex art. 2043 c.c.


diMarina Crisafi - Non spetta alla Pubblica Amministrazione pagare i danni in seguito ad un sinistro cagionato dallo scontro con unanimale selvatico, in quanto non opera una presunzione di colpa ex art. 2052 c.c. ma soltanto le regolegenerali sull'illecito aquiliano. Per cui spetta al danneggiato dimostrareuna specifica responsabilità dell'ente pubblico.

A stabilirlo è una recente sentenza del Tribunale di L'Aquila (n. 79/2015), quisotto allegata, accogliendo l'appello della regione Abruzzo avverso lasentenza di primo grado che aveva dato ragione al danneggiato.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice diPace di Montorio al Vomano, infatti, che aveva condannato la regione alrisarcimento di circa 3mila euro a favore del ricorrente per i danni riportatialla sua vettura in seguito all'urtoviolento contro un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la corsia dimarcia, il Tribunale ha ritenuto fondate le doglianze dell'amministrazioneappellante.

Riportandosianche all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altreCass. n. 7080/2006; Cass. n. 27673/2008), il giudice abruzzese ha affermato che“il sinistro determinato dallo scontrocon animale selvatico non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2052c.c., trattandosi appunto di animali selvatici per i quali non è configurabileuna posizione di custodia o di vigilanza dell'ente pubblico e dunque non operaalcuna presunzione di colpa. Ne consegue che sulla base dei principi generali,spetterà all'attore la prova degli elementi costitutivi dell'illecito, ivicompresa la colpa della pubblica amministrazione”.

Per cui lasentenza impugnata va censurata relativamente all'omessa motivazione in ordine alla prova della sussistenza ditutti gli elementi costitutivi dell'illecitoaquiliano. Infatti, nella stessa non si fa alcun riferimento acomportamenti colposi della P.A. configurando di fatto “una sorta di responsabilità in re ipsa per il verificarsi del danno”.D'altra parte, prosegue la pronuncia del Tribunale, l'attore non ha fornito alcuna prova della negligenza o imprudenzanella vigilanza della P.A. sulla fauna selvatica, ovvero l'omissione dicautele in prossimità della strada, limitandosi meramente “a dedurre l'attraversamentodella stessa da parte di un cinghiale”. Soloin tal caso, sarebbe spettato alla controparte l'onere di dimostrare la prova liberatoria della propria diligenza o l'esistenza del caso fortuito.

In conclusione,dunque, l'appello è accolto concompensazione delle spese tra le parti, in ragione del contrastogiurisprudenziale esistente in ordine all'individuazione del soggettoresponsabile in caso di danni da fauna selvatica.

Data: 02/06/2015 16:10:00
Autore: Marina Crisafi