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Appalti: palazzo Spada detta i limiti. Ricorsi entro le 30 pagine

In via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 40/2015 del Consiglio di Stato (in allegato) che detta i limiti ai ricorsi in materia di appalti


diMarina Crisafi –Sobrietà e sintesi nei ricorsi in materia di appalti. Sono questi i criteri cuisi è attenuto palazzo Spada, con il decreto n. 40/2015 (qui sotto allegato),nel dettare i “limiti” agli atti relativi alle contestazioni innanzi al giudiceamministrativo, dando attuazione alle disposizioni previste dal decreto del fare (d.l. n. 90/2014convertito dalla l. n. 114/2014), con la finalità di snellire i tempi deiprocedimenti.

Dal mese successivo all'entrata in vigoredel provvedimento (di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), pertanto,ecco i “paletti” che gli avvocatidovranno rispettare nella redazione dei ricorsi in tema di appalti davanti al Tar e al Consiglio di Stato:

- Massimo 30 pagine per gli atti

Le dimensioni dell'atto introduttivo delgiudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazioneprincipale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione edell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo devonoessere contenute entro il limite massimodi 30 pagine.

Restano escluse soltanto le intestazioni e le indicazioni formali dell'atto(nomi parti e difensori, epigrafe, riassunto preliminare, conclusioni, dichiarazioniconcernenti il contributo unificato, indici, relate notifica, procure e,ovviamente, data, luogo e firme).

- Domande successive e memorie max 10pagine

Per la domanda di misure cautelariautonomamente proposta successivamente al ricorso e per quella ex art. 111 delcodice del processo amministrativo, il limite massimo dell'atto è fissato in 10 pagine.

Analogo il limite per le memorie di replica,per l'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio.

- Le “eccezioni”

Il decreto prevede che si possa arrivare ascrivere di più soltanto previo nulla osta dell'organo giudicante e per cause su “questioni tecniche,giuridiche o di fatto particolarmentecomplesse” o che attengano ad “interessi sostanziali perseguiti di particolarerilievo anche economico”, con valorecomunque non inferiore a 50 milioni di euro.

In tali casi (previsti ai punti 8 e 9 del decreto),comunque, il limite massimo non dovràsuperare le 50 pagine (un numero superiore è consentito soltanto per causedi “straordinario rilievo”).

La valutazione va compiuta dal presidentedella sezione competente o dal magistrato da lui delegato entro tre giorni dallapresentazione dell'istanza motivata del ricorrente. In caso di avvenuto decorsodel termine, in mancanza o tardiva pronuncia sull'istanza, la stessa si intendeaccolta.

- Le “regole” grafiche

I dettami di Palazzo Spada si estendonoanche alle regole grafiche degli atti e dunque alla loro impostazione,struttura e formattazione.

I ricorsi, infatti, si legge nel decreto,devono essere redatti su foglio A4 concaratteri “di tipo corrente” (e cioè Times New Roman, Arial, Courier, ecc.)e dimensioni di almeno 12 pt neltesto e 10 nelle note a piè di pagina. Occorre rispettare anche un'interlineaspecifica pari a 1,5 tra le righe e margini orizzontali e verticali (sinistri edestri) di almeno 2,5.

Ove si utilizzino caratteri, spaziature eformati diversi da quelli prescritti deve essere assicurata la conversione in conformità alle specifichetecniche indicate.

- Possibili sanzioni

Cosa succede se i “limiti” dettati nonvengono rispettati? Nel decreto non è indicato, facendo riferimento soltantoall'applicazione delle disposizioni in via “sperimentale” ai sensi dell'art. 40del decreto del fare (d.l. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014). Ma propriol'art. 40 del decreto dispone che “il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientrantinei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituiscemotivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione dellasentenza di appello”.

Dalla disposizione si evince, pertanto, cheladdove vengano superati i vincoli di pagine prestabiliti, la penalizzazione consisterà nel possibile mancato esame delle ragioniindicate nelle pagine in eccesso, senza possibilità di impugnazione.

- Applicazioni e dubbi dicostituzionalità

A partire dal mese successivo alla suaentrata in vigore il decreto rappresenterà, dunque, un punto di riferimento perla redazione dei ricorsi amministrativi in materia di appalti, in attuazionedell'art. 40 del decreto del fare, fattesalve le eventuali modifiche o integrazioni all'esito del monitoraggio delConsiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

E salvo, ovviamente, future censure da parte della Corte Costituzionale, in ordine all'eventualemancato esame da parte del giudice delle pagine in eccesso rispetto a quelleconsentite (e senza possibilità di appello), considerato da molti soggetto adubbi di costituzionalità, in ragione della violazione del diritto di difesa exart. 24 Cost.

Intanto, nell'attesa di eventuali futurisviluppi, si cerca di correre ai riparieliminando dai ricorsi tutto ciò che è in eccesso e inserendolo invece atitolo di “elemento esterno” in modo che non sia assoggettato ai limiti dilunghezza imposti (ad es. massime giurisprudenziali, fotografie, descrizionitecniche, link, ecc.).

Data: 02/06/2015 12:00:00
Autore: Marina Crisafi