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Cassazione: precisazioni in tema di trattamento e divulgazione di dati sensibili

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di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 10280 del 20 Maggio2015. La questione in oggetto offre molti spunti di riflessionein merito alle definizioni giuridiche di “trattamento” e“trasmissione e divulgazione” dei dati personali. LaCassazione si pronuncia sul ricorso promosso da un istituto bancario,autore di un bonifico telematico verso la presunta danneggiata,versamento recante la causale “ex l. 210/92” (normativa vigentein merito al risarcimento del danno derivante da lesione alla salutecausata da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione diemoderivati). La domanda della resistente, infatti, che lamentavaindebito trattamento di propri dati sensibili, era stata accolta neigradi di merito.


Secondola Suprema corte, che accoglie il ricorso, la dicitura di cui soprasarebbe troppo generica per essere in grado di rivelare lostato di salute del beneficiario dell'indennizzo. Potrebbe trattarsi,infatti, di un erede o di un altro avente causa, non necessariamentedel soggetto colpito dalla patologia. Per quanto riguarda laproblematica della “diffusione”, il d. lgs. 196/2003 con essa siintende “dare conoscenza dei dati personali a soggettiindeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa adisposizione o consultazione”; va da sé che la comunicazione aun soggetto specifico, quale un istituto di credito, non rientrasicuramente in tale fattispecie normativa. Aggiunge la Corte che “latesi seguita dal Tribunale porterebbe a conseguenze paradossali: aseguire il criterio adottato dal Tribunale, dovrebbe ritenersidiffusione del dato anche il messaggio telematico inviato a unapersona fisica precisa e individuata, la quale usi un personalcomputer accessibile agli altri membri della sua famiglia; el'evidente reductio ad absurdum rende palese la fallacia dellapremessa su cui questa assurda conclusione si fonda”. Altermine di un ampio e approfondito esame delle questioni sollevate,la sentenza – cui, per completezza, si rimanda alla letturaintegrale - si conclude con un riepilogo dei principi di dirittoapplicabili al caso di specie, con l'accoglimento e con la decisionenel merito della vertenza.

Data: 21/06/2015 23:00:00
Autore: Licia Albertazzi