Cassazione: precisazioni in tema di trattamento e divulgazione di dati sensibili
Secondola Suprema corte, che accoglie il ricorso, la dicitura di cui soprasarebbe troppo generica per essere in grado di rivelare lostato di salute del beneficiario dell'indennizzo. Potrebbe trattarsi,infatti, di un erede o di un altro avente causa, non necessariamentedel soggetto colpito dalla patologia. Per quanto riguarda laproblematica della “diffusione”, il d. lgs. 196/2003 con essa siintende “dare conoscenza dei dati personali a soggettiindeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa adisposizione o consultazione”; va da sé che la comunicazione aun soggetto specifico, quale un istituto di credito, non rientrasicuramente in tale fattispecie normativa. Aggiunge la Corte che “latesi seguita dal Tribunale porterebbe a conseguenze paradossali: aseguire il criterio adottato dal Tribunale, dovrebbe ritenersidiffusione del dato anche il messaggio telematico inviato a unapersona fisica precisa e individuata, la quale usi un personalcomputer accessibile agli altri membri della sua famiglia; el'evidente reductio ad absurdum rende palese la fallacia dellapremessa su cui questa assurda conclusione si fonda”. Altermine di un ampio e approfondito esame delle questioni sollevate,la sentenza – cui, per completezza, si rimanda alla letturaintegrale - si conclude con un riepilogo dei principi di dirittoapplicabili al caso di specie, con l'accoglimento e con la decisionenel merito della vertenza.
Data: 21/06/2015 23:00:00Autore: Licia Albertazzi