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CEDU: la tassatività della norma penale. Nessuna condanna se all'epoca dei fatti il reato non era ben definito e riconosciuto dall'ordinamento

Nota di commento alla sentenza Cedu del 14 aprile 2015 ( sentenza Contrada )


Avv. Francesco Pandolfi


CHE COSA DICE L'ART. 7 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO?

Ci dice semplicemente che per accusare e condannare una persona, l'individuazione del crimine deve essere già prevista come reato al momento in cui egli pone in essere un'azione o un'omissione.

Ultimamente, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata in questa delicata e fondamentale materia in occasione della causa Contrada c/ Italia ( C.E.D.U. quarta sezione, ricorso n. 66655/13, 14.04. 2015 ).


Una lite questa dove, da una parte il ricorrente mette in risalto il principio di tassatività della norma penale, sostenendo che all'epoca dei fatti al lui ascritti (1979 -1988) lo specifico reato addebitato non era prevedibile essendo il frutto dell'evoluzione giurisprudenziale successiva, definitivamente consolidata nel 1994.

Sul fronte opposto il Governo sposta l'attenzione della Corte sul fatto che la giurisprudenza aveva in realtà, già prima dell'epoca di contestazione dei fatti, individuato e riconosciuto lo specifico reato ( 1968 - 1989 ).

IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE DI STRASBURGO:

E' assai utile cogliere i passaggi logici dei Giudici Hirvela, Raimondi, Nicolaou, Bianku, Tsotsoria, Mahoney e Wojtyczek.

Questi i tratti essenziali del pensiero dei Magistrati.

Innanzitutto l'art. 7 si inquadra in un più generale sistema di protezione voluto dalla Convenzione in forza del quale non si permette deroga alcuna ai principi base della stessa, neppure in tempo di guerra o in qualsiasi altro caso, ad esempio in occasione di un possibile pericolo idoneo a minacciare concretamente la vita nazionale.

Questo significa che il criterio di fondo attiene alla protezione effettiva dei cittadini e non alla loro protezione astratta: in altri termini deve sussistere uno scudo contro eventuali azioni penali e condanne che possano condurre a sanzioni non giustificabili e, in ultima analisi, arbitrarie.


L'art. 7 richiama quindi il principio di legalità dei delitti e delle pene.
La funzione concreta di questo concetto ruota intorno all'esigenza di non permettere un' incolpazione nel caso manchi una specifica norma scritta al momento in cui viene commesso il fatto incriminato.
La Corte quindi interviene per controllare se l'atto si può considerare veramente punibile all'epoca in cui è stato commesso.

IL RISULTATO DEL RAGIONAMENTO DELLA CORTE EDU:

La soluzione data al problema giuridico è che il ricorrente si può considerare responsabile solo se all'epoca dei fatti poteva conoscere legalmente le conseguenze dei suoi atti sul versante penale: abbiamo visto che tale conoscibilità è data se -e solo se- esiste prima una norma che disciplina la fattispecie incriminatrice.

Ora, se il reato di cui si discute è di creazione giurisprudenziale, si perviene a soluzione del quesito individuando il momento preciso in cui è ammessa esplicitamente l'esistenza di tale figura delittuosa: se i fatti contestati ricadono in quel lasso temporale allora la condotta sarà punibile, altrimenti no.

Nella vicenda Contrada, è rimasto accertato in sede europea che nella remota epoca dei fatti il reato addebitato (concorso esterno per associazione mafiosa) non era ancora ben delineato nelle sue forme essenziali: vi è stata pertanto una conclamata violazione dell'art. 7.



CONSIDERAZIONI

La Corte Europea non si sostituisce ai Giudici nazionali nell'opera di interpretazione della legislazione domestica; tuttavia in una materia di base come quella portata dall'art. 7 essa svolge un penetrante ruolo di supervisione richiesto proprio dalla delicatezza dell'argomento posto alla sua attenzione.
La traduzione in italiano del testo della Sentenza in esame è pubblicata nel sito del Governo qui:
giustizia.it/giustizia/it/...SDU1143400

Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
blog www.pandolfistudiolegale.it











Data: 25/05/2015 11:30:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi