Perdita beneficio prima casa: i gravi vizi di costruzione non giustificano il ritardo nello spostare la residenza
Il proprietario perde il beneficio di "prima casa" se non sposta la residenza entro i termini di legge, anche se il ritardo è dovuto a vizi di costruzione
di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 10586 del 22Maggio 2015.
Se la residenza nonviene spostata entro itermini di legge (dodicimesi dall'acquisto o dall'inizio della locazione) il proprietarioperde il beneficio di“prima casa” anchese, come nel caso di specie, il ritardo è dovuto da cause terze,nella specie dalla presenza di gravi vizi di costruzione.
Secondo la Cassazione, infatti, non sitratterebbe di causadi forza maggiore, dal momento che per dirsi tale essa deve avere icaratteri dell'oggettività, e non, come in questo caso, dipendere dacircostanze di carattere personale.
Per tale motivo al contribuenteveniva notificato recupero di imposta, contro il quale l'interessatoproponeva ricorso, accolto in primo ma successivamente riformato insecondo grado di giudizio. Avverso quest'ultima sentenza proponevaquindi ricorso in Cassazione.
Data: 04/06/2015 14:50:00Autore: Licia Albertazzi