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Causa persa per la tattica sbagliata? Anche se condivisa col cliente, paga l'avvocato

La responsabilità dell'avvocato per una strategia difensiva errata che fa perdere la causa non viene meno se è stata concordata con il cliente


diMarina Crisafi - L'avvocato è responsabile della strategia messa in attonegli interessi difensivi del cliente. E il fatto che la stessa sia stata concordata o ispirata dallo stessoassistito non lo salva dalla responsabilitàper aver usato una tattica sbagliata perdendo la causa.

A ribadirlo è la Cassazione, nella sentenzan. 10289 depositata ieri, respingendo il ricorso di un avvocato chiamato ingiudizio dalla propria cliente per “negligentecondotta professionale” in una causa promossacontro il produttore per la mancata messa in opera (ed eseguito collaudo)di una lavatrice industriale. Le doglianze della cliente inerivano proprio l'erroneastrategia difensiva utilizzata dal difensore cheinutilmente chiamava in causa il terzo trasportatore “sebbene il dirittoda tutelare fosse prevedibilmente già prescritto”. Ed, in effetti, il convenutosollevava puntualmente l'eccezione di prescrizione vedendola accolta.

Risultato:la cliente perdeva la causa e veniva condannataaversare 5mila euro alla ditta autotrasportatrice a titolo di spese processuali.

Motivoper cui la stessa trascinava in giudizio il proprio avvocato chiedendo ilrisarcimento dei danni subiti e in appello vedeva accolte le proprie istanzedalla Corte perugina che condannava ildifensore a risarcire alla donna i 5mila euro sborsati per “colpa” sua.

Non convintoil legale adiva la Cassazione tentando di “scagionarsi” da ogniresponsabilità, invocando a sua discolpa che la chiamata in causa “era stata concordata con la cliente e daquesta approvata” e pertanto che il rischio (poi diventato certezza) dellaprevedibile eccezione di prescrizione del diritto doveva imputarsi esclusivamentealla stessa assistita escludendo qualsiasi colpa del professionista.

Ma laterza è di altro avviso.

E dal Palazzaccio ricordano al legale che “la responsabilità professionaledell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone laviolazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176,secondo comma, c.c.”. E laddove questa violazione “consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione ditali mezzi sia stata sollecitata dalcliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della lineatecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale”.

Del resto, conclude la S.C., l'avvocato è tenuto ad assolvere, sia all'attodel conferimento del mandato che durante lo svolgimento del rapporto, “nonsolo al dovere di informazione del cliente ma anche aidoveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso - dovendo, tra l'altro - sconsigliare ilcliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmentesfavorevole”.

Data: 21/05/2015 18:59:00
Autore: Marina Crisafi