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Se ci rubano la borsa al ristorante possiamo chiedere il risarcimento danni al gestore?

In caso di sottrazione di oggetti personali in un locale pubblico, può invocarsi la responsabilità del gestore ma solo se rimangono sotto la vigilanza del cliente


Cosa succede setornando dal buffet scopriamo che la borsa lasciata appesa alla sedia non c'èpiù o se il cappotto attaccato all'appendiabiti è sparito?

In sostanza, se ci viene sottratto un qualsiasi oggettopersonale mentre ci troviamo in un ristoranteè possibile chiedere il risarcimento dei danni subiti al gestore del locale?

In teoria sì, perchéil gestore è responsabile per i furtiavvenuti all'interno del proprio locale, ma bisogna fare alcuni distinguo.

Le norme di riferimento sono quelle di cuiagli artt. 1783 e ss. del codice civileche disciplinano la responsabilità dell'albergatoree che vengono estese (dall'art. 1786 c.c.) anche ad altre categorie di imprenditori, tra cui i titolari di pensioni,trattorie, stabilimenti balneari e simili.

Tuttavia, mentre l'obbligo che incombe sull'albergatoreex art. 1783 c.c. per le cose portate in albergo dal cliente è più esteso(salvo le limitazioni di cui all'art. 1785 c.c.), quello che incombe sulristoratore o il trattore, date le differenze strutturali delle due categorie nonchéle diverse modalità di godimento ed esecuzione delle prestazioni, è piùlimitato.

La giurisprudenza ha precisato, in piùoccasioni, che la responsabilità delristoratore per le cose non consegnate direttamente in custodia è circoscritta a quelle di cui è opportunoliberarsi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio, appunto,il cappotto, la pelliccia, l'ombrello, il cappello, ecc.), mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose cheporta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto(Cass. n. 8268/1987; Gdp Napoli n. 319/2015).

Nel primo caso, la responsabilità per ibeni, anche se non affidati alla custodia del titolare del locale, sussiste per l'eventuale furto di cappotti,pellicce, ombrelli, cappelli (ecc.), mentre, nel secondo, per lasottrazione (come anche la perdita o il deterioramento) di oggetti che rimangono sotto la sorveglianza delproprietario (come la borsa, il portafogli o il cellulare ad esempio), il ristoratore non può rispondere.

Così, nel tempo, la giurisprudenza haritenuto sussistente la responsabilità “ex recepto” del ristoratore per ilsoprabito rubato che era stato appeso ad un attaccapanni in una sala delristorante (Cass. n. 10393/1991) e per il mancato ritrovamento di una pellicciaconsegnata al cameriere perché venisse portata nell'apposito guardaroba, inquanto modalità di consegna tesa inequivocabilmente alla finalità della suacustodia (Cass. n. 4445/1985).

Invece, è stato ritenuto configurabile il concorso di colpa del cliente per unapelliccia sparita che il cliente stesso aveva chiesto al cameriere di unristorante sprovvisto di guardaroba di appendere ad un attaccapanni, situato inluogo controllabile e accessibile dallo stesso. In tale ipotesi, infatti, adassumere rilievo, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sono lemodalità e il contesto in cui il cliente ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizioo ai suoi dipendenti: se cioè egli ha inteso affidarla “alla loro custodia o seessi si sono limitati a prestargli una cortesiaconforme agli usi, nel qual caso la responsabilità è quella limitata,prevista dall'art. 1783 c.c.” (Cass. n. 1537/97).

Quantoalla borsa, infine,se la stessa rientra tra le cose poste sotto la sorveglianza diretta delcliente, come ad esempio nel caso in cui si riponga accanto o sotto la sedia o appesa alla stessa, l'eventuale furto della stessa o degli oggetti in essa conservati èascrivibile alla negligenza odisattenzione nel controllo del suo proprietario (Trib. Milano 4342/2012).

Data: 17/05/2015 12:30:00
Autore: Marina Crisafi