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Se il figlio si sposa può dire addio per sempre all'assegno dei genitori

Il matrimonio del figlio maggiorenne fa cessare automaticamente l'obbligo di mantenimento che grava sui genitori


diMarina Crisafi - Igenitori hanno l'obbligo di continuare a mantenerei figli maggiorenni finché non sono in grado di provvedere autonomamente a lorostessi, ma nel momento in cui si sposano, ilmatrimonio segna la fine di questo dovere perché entrano a far parte di unanuova famiglia. E si tratta di una cessazione“automatica” per la quale non è necessaria una pronuncia sul punto che,dati i tempi della giustizia, si tradurrebbe in un danno per la parte onerata.

A stabilirlo è la Corte d'Appello di Napoli con la recente sentenza n. 47/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un genitore eriducendo l'importo di un titolo esecutivo.

Richiamando i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 1830/2011), la corte territoriale hainfatti affermato che “il matrimonio delfiglio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico diciascuno dei genitori ne comporta l'automatica cessazione” traendofondamento da un lato “negli obblighi enei diritti che derivano dal matrimonio”, dall'altro nel rilievo checostituendo un nuovo nucleo familiareiconiugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplicieffetti stabiliti dalla legge”.

Con il matrimonio, in sostanza, ha spiegatola Corte, il figlio dà vita ad un “organismofamiliare distinto ed autonomo”, divenendo quindi titolare insieme all'altroconiuge del “governo della nuova entità” e degli obblighi di reciproca assistenzamorale e materiale che costituiscono “il necessario svolgimento di quell'impegnodi vita assieme assunto con le nozze” e che discendono direttamente daiprincipi codicistici (ex art. 143 3 comma c.c.).

Pertanto una volta che il figliomaggiorenne convola a nozze, venendomeno l'appartenenza al nucleo familiareoriginario cessano anche i doveri di mantenimento a carico dei genitori,posto che la ratio dell'obbligo riguarda“i membri appartenenti allo stesso nucleo familiare”.

E ciò si riflette sulla portata del titoloposto in esecuzione, ha concluso la Corte, senzanecessità di un'esplicita pronuncia sul punto che, dati “i tempi tecnici”occorrenti, si risolverebbe “in un sicuro pregiudizio per l'obbligato, costretto a pagare mediotempore somme irripetibili”.

Data: 17/05/2015 09:00:00
Autore: Marina Crisafi