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Avvocati: se non lo decide il giudice, gli interessi dell'inabilitato si curano 'gratis et amore dei'

Per la Cassazione anche se il curatore dell'inabilitato è un avvocato non ha diritto ad una remunerazione basata sui parametri forensi


di Marina Crisafi - Anche se il curatore dell'inabilitato è un avvocato, la sostanza non cambia: èil giudice a decidere se e quanto riconoscere a titolo di equa indennità per unufficio che nasce come gratis et amore dei.

Così la Cassazione (sentenza n. 9816 depositata ieri) ha respinto ilricorso di un legale che chiedeva la liquidazione della parcella secondo letariffe forensi per le prestazioni professionali svolte a favore di un soggettoinabilitato.

Il legale, vedendo riconosciute dal giudice tutelare 30mila euro in luogodei 67mila richiesti, a seguito dell'inammissibilità del reclamo da parte deltribunale, si era rivolto alla Suprema Corte per sentir affermare il proprio diritto alla remunerazione richiesta sullabase dei parametri forensi, considerato che, in ragione della propriaqualifica professionale le prestazioni giudiziali e stragiudiziali dovevanoessere pagate secondo il tariffario professionale di pertinenza e separatamenteda quelle non professionali e considerate altresì la rilevanza del patrimoniodell'inabilitato e la complessità della gestione dello stesso.

Ma la Cassazione risponde picche.

Non solo, infatti, va esclusa unaremunerazione separata delle prestazioni sulla base dei parametri forensi perchél'incarico è sostanzialmente gratuito e il curatore si limita asostenere l'incapace, integrandone la volontà, ma non esiste nessun dirittoin capo allo stesso di ricevere l'indennità richiesta, la quale è rimessaalla discrezionalità del giudice, nell'an e nel quantum, data la sostanzialegratuità dell'ufficio di curatore.

È vero, ha ammesso la Cassazione che ilcodice civile sancisce la possibilità di liquidareun equo compenso in ragione delle difficoltàdell'amministrazione del patrimonio e dell'entità dello stesso, ma unicamente per il tutore e non peril curatore dell'inabilitato.

A quest'ultima figura, infatti, non siapplicano le disposizioni di cui all'art. 379 c.c. che valgono solo per l'ufficiotutelare, ma, come previsto dall'art.424 c.c., le diverse norme per la curatela dei minori emancipati, per laquale non è prevista alcuna indennità di sorta.

Il motivo, ha spiegato piazza Cavour,deriva proprio dalla diversità tra i dueistituti di protezione, posto che “ilcuratore, a differenza del tutore, non rappresenta né si sostituisce all'incapacema si limita a sostenerlo integrandone la volontà, in modo da dare vita all'esternoad una manifestazione unitaria”.

E anche se lo sforzo profuso dall'avvocatonello svolgimento dell'ufficio di curatore è notevole, ciò non basta a farnascere il diritto ad una remunerazione che può spettare soltanto per contrattoe non ex lege.

Per cui, in definitiva, all'avvocato non resta che “accontentarsi”dei 30mila euro riconosciuti dal giudice tutelare.

Data: 14/05/2015 18:00:00
Autore: Marina Crisafi