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Cassazione: la valutazione complessiva dei comportamenti antisindacali e ammissibilità della prova

Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9799 del 13 Maggio 2015.


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9799 del 13 Maggio 2015.

Il caso di specie concerne la condanna, subita in primo e in secondo grado di giudizio, di un Policlinico per aver mantenuto una condotta antisindacale nei confronti dei dipendenti, di fatto impedendo che gli stessi potessero svolgere regolarmente tale attività.
I comportamenti, qualificati dal giudice di merito come antisindacali, tenuti dal Policlinico nei confronti dei dipendenti tutti (mancata previsione di monetizzazione dei riposi compensativi ed errata collocazione di seconda bacheca per affissioni di avvisi sindacali) e in particolare dei due dipendenti a capo del sindacato (mutamento di mansioni e ingiustificato impedimento all'accesso dei locali di lavoro) sono stati ritenuti tali non da un loro esame distinto e isolato ma attraverso una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso. Tale valutazione, se congruamente motivata, attiene sicuramente il merito e non può essere di conseguenza sindacata in sede di legittimità. La portata intimidatoria, vessatoria e durevole nel tempo non può che essere qualificata come antisindacale.
Data: 19/06/2015 23:00:00
Autore: Licia Albertazzi