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Aspiranti avvocati: nessun obbligo di formazione senza regolamento ad hoc. Parola di via Arenula

Non è ancora operativa la formazione obbligatoria per i tirocinanti che devono sostenere l'esame di Stato. In allegato il parere del Ministero


di Marina Crisafi - Finchénon sarà emanato l'appositoregolamento ministeriale, gli aspirantiavvocati sono “dispensati” dall'obbligo di frequentare corsi professionaliper poter sostenere l'esame di abilitazione.

Lo ha chiarito ilministero della Giustizia, con notadel 5 maggio scorso (qui sotto allegata) rispondendo adun quesito posto dal comune siciliano diAcicatena.

La vicenda avevainizio a gennaio dello scorso anno quando l'ordinedegli avvocati di Catania aveva previsto la frequenza obbligatoria ad un corso organizzato da una scuola forenselocale, dal costo di oltre mille euro, quale condizione necessaria per ilsostenimento dell'esame nel 2015. Sollecitato dalle segnalazioni di numerosineolaureati che si lamentavano dell'impossibilità economica di far fronte aduna spesa simile, il consiglio comunale di Acicatena si è rivolto quindi alministero.

E via Arenula ha precisato, sia all'ordineche al piccolo comune in provincia di Catania, che in assenza del regolamento di cui all'art. 43 della l. n.247/2012, non ancora approvato, “lafrequenza obbligatoria dei corsi di formazione non sarà prevista dal bandoquale condizione di accesso all'esame”.

Precisazione allaquale si è subito adeguato il Consiglio dell'Ordine di Catania deliberando la non obbligatorietà della formazioneprofessionale preventiva per l'accesso all'esame di abilitazione, facendoriferimento però alla l. n. 11/2015 che ha prorogato di un biennio (anni2015-2016) le regole attuali per il sostenimento dell'esame professionale,rinviando l'operatività della nuova disciplina (leggi “Esame avvocati: riforma rinviata al 2017. Restano i codicicommentati”).

Ma, di fatto,anche nel momento in cui avrà termine ladisciplina transitoria (e dunque a partire dal 1 gennaio 2017) edentreranno in vigore le nuove regole, laddove il regolamento del ministero non sia stato ancora approvato, i futuriavvocati non potranno essere obbligati alla frequentazione dei corsi diformazione.

La norma infatti parla chiaro.

L'art. 43,rubricato “corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato”dispone che il tirocinio, oltre chenella pratica svolta presso uno studio legale, “consistealtresì nella frequenza obbligatoria econ profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi diformazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi,nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge”.

Ma il successivocomma 2 subordina, l'operatività delladisposizione al “regolamento” ad hoc emanato dal Ministro della Giustizia,sentito il CNF, che dovrà disciplinare:

- modalità e condizioni per l'istituzione deicorsi di formazione, “in maniera da garantire la libertà e il pluralismodell'offerta formativa e della relativa scelta individuale”;

- contenuti dei corsi in modo daricomprendervi gli essenziali insegnamenti del linguaggio giuridico, dellaredazione degli atti giudiziari e delle tecniche per impugnare provvedimenti eatti, redigere pareri stragiudiziali ed effettuare ricerche;

- durata minima dei corsi stessi che nonpotranno essere inferiori a 160 ore per l'intero periodo;

- infine, modalità e condizioni per la frequenzada parte dei praticanti, per le verificheintermedie e finali del profitto, affidati ad apposita commissione, al finedi garantire “omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale”.

Data: 12/05/2015 12:00:00
Autore: Marina Crisafi