Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO: articolo 131bis del Codice Penale e modifiche al Codice di Procedura Penale

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per escludere dall'intervento penale i reati bagatellari


Abogado Francesca Servadei
Studio Legale Servadei
Corso Giacomo Matteotti 49 - Albano Laziale (Roma)
tel 069323507 - cell: 3496052621 e-mail: francesca.Servadei@libero.it

Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015 numero 28 , Disposizioni in materia di non punibilitàper particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1 lettera m)della Legge 28 aprile 2014 num. 67 ha apportato notevoli modifiche sia al Codice Penalesia al Codice di Procedura Penale; nel primo sostituendo il vecchio Titolo V, CapoI con il seguente Della nonpunibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazioneed esecuzione della pena e quindi introducendo l'articolo 131 bis; nonchéal Codice di Rito all'articolo 411,aggiungendone anche il comma 1bis,prevedendo il comma 1 bis al 469 eintroducendo l'articolo 651 bis.

Il principio su cui si fonda tale modifica consistenell'escludere dall'intervento penale tutti quei reati per così dire bagatellari .

Le modificheapportate sono vigenti dal 2 aprile 2015.

ARTICOLO 131 BISC.P. ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA' PERPARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO.

L'articolo 131 bis c.p. prevede due importanti presupposti:a) tenuità del fatto e b) non abitualità della condotta.

Il concetto di tenuità si riferisce non solo a quei reati per i qualila Leggeprevede una pena nel massimo non superiore a cinque anni ovvero pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva che nel massimo non superai cinque anni, ma anche alle modalitàdella condotta e per l'esiguità del danno e del pericolo , valutate allaluce della Gravità del reato: valutazioneagli effetti della pena, di cui all'articolo133 del Codice Penale. E' lecito osservare però che il Codice Penale presentauna moltitudine di reati per i quali il Legislatore ha previsto una pena nelmassimo a cinque anni e pertanto al fine di evitare una “depenalizzazione dimassa” ha posto dei paletti all'applicabilità di tale articolo; infatti, nel IIcomma della citata norma sono menzionati una serie di presupposti in virtù deiquali l'offesa, pur non superando la pena edittale dei cinque anni, prevede lanon applicazione del neointrodotto articolo; trattasi nel caso in cui l'offesanon può considerarsi di particolaretenuità: 1) nel caso in cui l'agenteha posto in essere condotte per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anchein danno di animali ( all'uopo vedere articolo TUTELA degli ANIMALI nelCodice Penale e nella ConvenzioneEuropea per la Protezionedegli Animali da Compagnia ); 2)l'agente ha usato sevizie; 3) si è approfittato delle condizionidi minorata difesa della vittima anche in riferimento all'età ovvero, 4) nelcaso in cui dalla condotta siano derivate lesioni gravissime o la morte dellapersona offesa.

Per quanto invece concerne il concetto di comportamentoabituale esso implica che l'agente sia stato dichiarato delinquenteabituale, per tendenza, professionale o nel caso in cui abbia commesso reatidella medesima indole anche se, presi singolarmente, siano considerati diparticolare tenuità ovvero nel caso in cui ireati commessi abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Il IV comma del citato articolo prevede che, affinché sia determinata la penadetentiva di cui al I comma dell'articolo 131 bis Codice Penale, non si devetener conto delle circostanze, salvo quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale; inoltre per l'applicabilità di cui al I comma,relativamente alle pene ad effetto speciale, non si tiene in considerazione il Concorso di circostanze attenuanti di cuiall'articolo 69 Codice Penale.

Il V ed ultimo comma dell'articolo in esame comporta che laparticolare tenuità si applica nel caso in cui essa è considerata comecircostanza attenuante.

Particolarmente importante sono i riflessi che l'articolo131 bis del Codice Penale ha avuto in sede procedimentale; infatti, con il novellatoarticolo 411 del Codice di Procedura Penale il Legislatore ha aggiunto una nuova ipotesi di archiviazione risultantedal fatto che il reato per il quale si procede sia di particolare tenuitàquindi, richiamando l'articolo 131 bis del Codice Penale. Al comma 1 è statoaggiunto il comma 1 bis, in virtù del quale nel caso in cui l'archiviazione siarichiesta ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., il PM ne deve dare avviso non soloalla persona indagata, ma anche alla persona offesa, indicando che, nel terminedi dieci giorni, non solo hanno facoltàdi prendere visione degli atti, ma è concessa loro la possibilità di presentare opposizione, la quale deve essere motivata a pena di inammissibilità.Nel caso in cui l'opposizione non risulti ammissibile si applica il II commadell'articolo 409 del Codice di Procedura Penale e, sentite le parti, nel casoin cui la richiesta venga accolta, provvede con ordinanza. Nel caso in cuidecorrano dieci giorni senza che sia richiesta opposizione, ovvero essa siainammissibile il Giudice procede e pronuncia decreto motivato nel caso in cuiaccolga la richiesta di archiviazione. Nei casi in cui non accoglie la richiesta ilGiudice restituisce gli atti al PM, eventualmente provvedendo ai sensidell'articolo 409, commi 4 e 5.

Ulteriori modifiche al Codice di Rito si sono attuate conl'introduzione del comma 1 bis all'articolo 469, in virtù del quale ilLegislatore ha previsto che il Giudice, in via predibattimentale, conl'audizione in camera di consiglio della persona offesa se comparsa, puòpronunciare sentenza di non luogo aprocedere anche nel caso in cuil'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del Codice Penale

Articolo651 bis del Codice di Procedura Penale, EFFICACIADELLA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO IN SEDECIVILE O AMMINISTRATIVO DI DANNO. La sentenza irrevocabile di proscioglimentopronunciata ai sensi dell'articolo 131 bis del Codice Penale ha efficacia digiudicato sia in sede civile che in sede amministrativa; tale efficacia siriscontra anche se pronunciata in sededi procedimento abbreviato salvo che lo stesso rito alternativo non sia statoaccettato dalla parte civile, la quale, quindi, vi si opponga .

Il Decreto Legislativo 28/2015, introduttivo dell'articolo131 bis del Codice Penale e modifiche al Codice di Rito, all'articolo 4statuisce che i provvedimenti emanatisaranno annoverati nel certificato penale.

Data: 20/05/2015 18:40:00
Autore: Abg. Francesca Servadei