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Va riconosciuto il diritto morale d'autore anche chi ha realizzato lo 'script' successivamente utilizzato per produrre uno spot pubblicitario

Una sentenza del Tribunale di Torino che riconosce all'autore dello script il merito di aver dato un contributo necessario e determinante


a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it


Tribunale Torino, Ordinanza 31 marzo 2015

Il Tribunale di Torino ha emesso un'interessanteordinanza pronunciandosi a favore del riconoscimentodel diritto morale d'autore di chi ha realizzato uno script poi utilizzato per la produzione di uno un noto spot pubblicitariopluripremiato.


Il ricorrente ha proposto azione cautelareesponendo di essere stato dipendente di una società con la qualifica di artdirector e di essere stato posto in cassa integrazione e successivamentelicenziato nell'ambito di un procedimento di riduzione del personale.


Assume diessere stato l'autore dell'idea creativa alla base dello spot, essendo stata dalui elaborata in uno script. Il progetto era stato esposto durante una riunionee presentato al cliente che però non gli aveva dato immediato seguito. Successivamente,nel periodo in cui il ricorrente era stato collocato in cassa integrazione, loscript era stato rielaborato da altri dipendenti per la realizzazione dellospot pubblicitario.


E' pacifico e non contestato che lo spotpubblicitario sia da considerarsi opera protetta dalla legge sul diritto d'autore.

Nel caso di specie, però, si discute se lo script,vale a dire la breve narrazione nella quale sono sintetizzati i contenuti e losviluppo dello spot, possa essere considerato espressione dell'idea creativacon conseguente riconoscimento dell'autore come realizzatore dello spot.


Inaltri termini, si discute se il contributo dato dal ricorrente nello lo script gli consenta di essere qualificato anche come autore morale dello spot.


Il Tribunale ha ritenuto che con ladocumentazione prodotta dal ricorrente in giudizio sia stata fornita la provadel suo contributo alla realizzazione dello spot finale sostenendo che “l'autoredello script ha fornito, in questo caso concreto, un contributo necessario edeterminante alla realizzazione dello spot. Senza questo contributo, bendifficilmente lo spot sarebbe stato quello che è”.


Il Collegio ha pertantoritenuto che la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimentoquale autore morale dello spot pubblicitario oltre al risarcimento per lalesione del suo diritto, sia assistita da un ragionevole fumus di fondatezza.


Il Tribunale si è espresso positivamenteanche in merito al periculum in mora.

La circostanza di non poter spendere ilnome del ricorrente quale coautore dello spot pubblicitario pluripremiato èsuscettibile di cagionare un grave ed irreparabile danno alla sua vitaprofessionale.

Data: 14/05/2015 14:00:00
Autore: Cristina Bassignana