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Le obbligazioni solidali

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Avv. Laura Bazzan

Definizione e presupposti dell'obbligazione solidale

Ai sensi dell'art. 1292 del codice civile l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (cd. solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (cd. solidarietà attiva).

Per la sussistenza di un'obbligazione solidale, pertanto, sono necessari i seguenti presupposti: almeno una delle parti (creditrice o debitrice) deve essere soggettivamente complessa, la prestazione da eseguire deve essere la medesima (stessa causa e uguale contenuto) potendo eventualmente differire soltanto nelle modalità di adempimento, la fonte dell'obbligazione deve essere unica (la dottrina minoritaria, tuttavia, ammette anche fonti collegate in modo da costituire un complesso unitario).

È appena il caso di precisare, quindi, che in caso di obbligazione solidale, i rapporti obbligatori sono tanti quanti sono i debitori o i creditori ma la prestazione rimane una sola.

Poiché la pluralità di obbligazioni presuppone un interesse comune, inoltre, di regola non si trasmettono agli altri cointeressati gli effetti pregiudizievoli mentre si trasmettono quelli favorevoli (cfr. artt. 1305-1310 c.c.).

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Data: 10/05/2015 09:31:00
Autore: Avv. Laura Bazzan