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La responsabilità della scuola per i danni cagionati all'alunno disabile

Una ipotesi di responsabilità diretta dell'amministrazione scolastica (Corte d'appello dell'Aquila, sentenza n. 55 del 14.01.2015)


Avv. Francesco Pandolfi


LA RESPONSABILITA' DIRETTA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
Diversi sono i contributi e gli approfondimenti in materia di responsabilità e del conseguente risarcimento del danno che possa aver subito un minore disabile all'interno delle mura scolastiche (vedi, tra le tante, le pubblicazioni dell'8.12.2013 "Il rango di diritto fondamentale della tutela dell'alunno disabile" e del 02.10.2010 "Tar Campania: No al risarcimento del danno esistenziale per disabile a cui è stato negato insegnate di sostegno", nonchè la guida legale "La responsabilità scolastica per l'infortunio dell'alunno e per i danni provocati dall'alunno".
Da ultimo (Corte di Appello civile dell'Aquila, sentenza n. 55 del 14.01.2015), è stato riaffermato il principio in forza del quale l'Amministrazione scolastica risponde in ogni caso del pregiudizio che possa subire il minore all'interno della scuola, se sussistono i seguenti presupposti:
1) l'alunno deve trovarsi nell'ambito dell'istituto scolastico,
2) il sinistro deve verificarsi nel periodo di tempo nel quale viene affidato alla responsabilità dell'insegnante,

3) il minore può essere anche affidato a personale cosiddetto ausiliario, ossia non organicamente collegato allo Stato.
Si noti che, inizialmente il Tribunale aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni riportati da una minore interdetta a seguito di una caduta accidentale mentre veniva accompagnata al bagno da personale privato.
Il Giudice di prima istanza, rispetto alla domanda risarcitoria, aveva in sostanza accolto l'eccezione del Ministero dell'Istruzione fondata sul fatto che l'assistente scolastica, al momento dell'evento, non appartenesse all'amministrazione pubblica ma fosse dipendente di un'organizzazione esterna.
Tesi però non condivisa dalla Magistratura di secondo grado (Corte di Appello civile dell'Aquila) la quale ben poneva in risalto il fondamentale principio della riferibilità diretta al Ministero, e quindi allo Stato, della condotta (lecita o illecita) posta in essere in generale dal personale docente.
LA CULPA IN VIGILANDO
Questi i passaggi logici dell'importante sentenza:
a) il Ministero della Pubblica istruzione si surroga al personale scolastico nella causa per danni,

b) i docenti degli istituti statali di istruzione superiore sono in un rapporto diretto ed organico con lo Stato e non con l'istituto scolastico,
c) la condotta del docente è riferibile in via diretta al Ministero della Pubblica Istruzione, ciò tanto più in casi di illecito ascrivibile a culpa in vigilando,
d) il docente viene sottratto solo dall'obbligo di difendersi in giudizio, ove partecipa il Ministero quale legittimato passivo (Legge n. 312/80).
Ma che cos'è la culpa in vigilando?
Tale specifica figura di colpa non è altro che l'omesso adeguato controllo per prevenire infortuni, nel caso specifico su di una minore con grave ritardo psicomotorio e, pertanto, bisognevole di un'attenzione massima nei vari momenti della giornata scolastica.
In definitiva, proprio la complessa, delicata ed essenziale funzione educativa della Scuola impone l'adozione di tutte le corrette misure organizzative per evitare situazioni di pericolo, a loro volta preparatorie per quelle infauste "serie causali" foriere di danni.
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
blog www.pandolfistudiolegale.it
Data: 11/05/2015 16:00:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi