Cassazione: L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale può dipendere anche solo dalla disaffezione
La normativa in questione prevede infatti che sia possibile ricorrere all'istituto della separazione personale “tutte le volte che si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”.
Il concetto di intollerabilità è relativo e nel tempo la giurisprudenza ne ha ampliato la portata, giungendo ad affermare che costituisce“intollerabilità un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi”.
Insomma la crisi che ha portato alla intollerabilità della convivenza può anche dipendere “dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale anche di uno solo dei due coniugi”.
Da valenza meramente oggettivistica l'istituto ha assunto via via nel tempo caratteri soggettivistici, costituendo motivo di rottura la disaffezione o il distacco spirituale di anche uno solo dei coniugi. La sentenza, cui si rimanda la lettura integrale, affronta poi la delicata questione della relazione tra separazione e suo addebito.
Data: 04/06/2015 12:00:00Autore: Licia Albertazzi