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Naspi: sì all'indennità per i 'disciplinari' e per chi concilia. I chiarimenti del Ministero

La nuova indennità di disoccupazione spetta anche ai licenziati per motivi disciplinari e a coloro che hanno accettato l'offerta del datore di lavoro


di Marina Crisafi - Spetterà anche ai lavoratori licenziatiper motivi disciplinari e a coloro che hanno accettato la “conciliazione agevolata” introdottadal Jobs Act, la nuova indennità didisoccupazione in vigore dal primo maggio.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavorocon interpello n. 13/2015, in risposta all'istanza avanzata dalla Cisl.

Analizzando larecente normativa (d.lgs. n. 22/2015 sui nuovi ammortizzatori sociali), ilMinistero ha precisato che la Naspi “èriconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propriaoccupazione”, nonché nelle ipotesi di dimissioniper giusta causa e in quelle di risoluzione consensuale del rapporto dilavoro. Pertanto, a differenza della precedente Aspi, nella quale illegislatore aveva indicato tassativamente le fattispecie di esclusione dalbeneficio, per la “Nuova Prestazione di Assicurazione per l'Impiego” è statosolo specificato l'ambito applicativo “inpositivo”, senza indicare le ipotesi di esclusione.

Ragion per cui hadeciso il Ministero, anche le ipotesi di licenziamento disciplinare rientranotra quelle di disoccupazione “involontaria”riconosciute per l'accesso all'indennità. Anche perché, sottolinea la notaministeriale, tale forma di licenziamento nonpuò essere considerata “volontaria”, sia perché l'adozione delprovvedimento disciplinare non è automatica ma è rimessa alla valutazionediscrezionale del datore di lavoro, sia perché la stessa potrebbe essereimpugnata in quanto ritenuta illegittima.

Quanto alla nuovaprocedura della c.d. offerta diconciliazione “agevolata” introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 23/2015 (sulcontratto a tutele crescenti), anche in tal caso, il dicastero si è espresso intermini positivi.

La norma,infatti, stabilisce nello specifico che, nell'ipotesi di licenziamento, ildatore di lavoro possa offrire al lavoratore un “importo” per rinunciare all'impugnazione del licenziamento, anchedove già proposta. Ma l'accettazione dell'offerta da parte del lavoratore nonimplica il mutamento del titolo dellarisoluzione del rapporto di lavoro che rimane sempre il licenziamento, facendo nascere, dunque,il diritto a fruire della Naspi quale ipotesi di disoccupazione involontaria.

Data: 29/04/2015 08:42:00
Autore: Marina Crisafi