Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Equitalia: senza intimazione, l'ipoteca è nulla

Così, si è espressa la Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la recente sentenza n. 340/2015


diMarina Crisafi - L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente ènulla, “in ragione della violazione dell'obbligo che incombeall'amministrazione di attivare il ‘contraddittorio endoprocedimentale',mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione diun atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente,determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuentemedesimo”.

Così, si è espressa la Commissione Tributaria Regionale di Torino,con la recente sentenza n. 340/2015,in una vicenda relativa all'impugnazione da parte di un contribuente dell'iscrizioneipotecaria da parte di Equitalia sui propri immobili, senza che fosse statapreceduta dalla previa intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 del d.p.r. n.602/73.

Il contribuente chiedevapertanto l'annullamento dell'iscrizione e delle cartelle di pagamento e le sueragioni venivano accolte in primo grado dalla CTP di Cuneo, ma Equitalia adivail giudice tributario di secondo grado, negando qualunque violazione dell'art.50 del dpr n. 602/73, in quanto non applicabile al caso di specie essendo normaposta a tutela dei contribuenti nella procedura esecutiva immobiliare e nonanche con riferimento all'ipoteca, mero atto conservativo dei beni deldebitore.

Richiamando quantoaffermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. SS.UU. n.19668/2014), la CTR ha osservato, invece, che se è vero che “all'iscrizione ex art. 77 del d.p.r. n. 602/73 non è applicabile laregola prevista dall'art. 50 comma 2 del medesimo decreto, trattandosi diprocedure alternative – tuttavia – ciò nonsignifica che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessadebba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente”.

Tale tesi è “confortata”sia dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 che dall'art. 21-bis della l. n.241/1990 che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimentilimitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione ipotecariacostituisce senza alcun dubbio un attoche limita fortemente la sfera giuridica del contribuente.

Entrambe leprevisioni normative, dunque, impongono, ha affermato la CTR “che l'iscrizione di ipoteca debba esserecomunicata al contribuente”.

Ciò in virtù diun principio generale, “caratterizzantequalsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità dellacomunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino,comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessaimpugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che èstrutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinatirigidamente”.

Pertanto, haconcluso la CTR, a maggior ragione la concreta effettuazione dell'iscrizioneipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente, in quantoquest'ultima “è strutturalmentefunzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivoesercizio del diritto di difesa delcontribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentaledella pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione”.

Data: 25/04/2015 11:00:00
Autore: Marina Crisafi