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Infortuni sul lavoro. Cassazione, anche la puntura di zecca può essere riconducibile all'attività lavorativa ma per la prova del nesso causale non bastano presunzioni astratte

Un caso di morte del dipendente a seguito di una puntura zecca. La moglie aveva sostenuto che suo marito lavorava in ambiente insalubre


Avv. Stefano Savoldelli

In provincia diCatania un uomo muore per arresto cardiaco a seguito della puntura di unazecca. La moglie dell'uomo chiede che le venga riconosciuta la rendita amministrativaspettante ai superstiti. La domanda della donna viene respinta tanto in primo quanto insecondo grado.

La richiesta della moglie poggia sul fatto che a suo avviso il decessodell'uomo deve ricondursi all'attività da costui svolta, per essere stato puntosul posto di lavoro, mentre si trovava alle dipendenze di Impresud s.r.l.

Adavviso della Corte d'appello il decesso a causa della puntura dell'insetto ècircostanza pacifica, tuttavia non sussistono elementi per affermare che ilfatto sia avvenuto nel cantiere ovvero in aperta campagna ove l'uomo,esponendosi (a dir della moglie) ad un rischio maggiore e specifico, pare si fosse recato per una pausa fisiologicastante la mancanza di idonei servizi igienici in cantiere. Peraltro, aggiungela Corte d'appello, non vi era stata alcuna denuncia dell'evento da parte dellavoratore e del datore di lavoro.

Tutto ciò, senza contare che, a detta dell'ufficioigiene di Siracusa, sia prima che sopo l'evento in contestazione molte zonedella città, ivi comprese quelle in cui il lavoratore viveva, erano state sottopostea disinfestazione proprio in ragione della presenza di zecche.

Il lavoratore,concludeva la Corte d'appello, era stato quindi esposto ad un rischio generico,esattamente come qualsiasi altro cittadino.

Ricorrendo in Cassazione la moglie deduce iseguenti motivi:

- - Il luogo ove operava il marito eraesposto ad un rischio specifico ovvero ad un rischio aggravato, poiché l'ambientelavorativo era di particolare nocività per la presenza di insetti cheesponevano i lavoratori a gravi fattori di rischio (il luogo era infestato daerbacce e nelle vicinanze vi stanziavano cavalli e cani ed il cantiere era privodi elementari presidi igienici)

- - La mancata denuncia da parte da partedel marito derivava dal fatto che il medesimo era deceduto pochi giorni dopo lapuntura, mentre la mancata denuncia da parte del datore di lavoroderivava da fatto che il cantiere era illegittimo sotto il profilo dellecondizioni di salubrità ed igiene e, pertanto, il datore di lavoro non avevaalcun interesse a denunciare l'evento, essendo questo collegato alla suainadempienza

- - La Corte, attraverso la prova perpresunzioni (ovvero risalendo dal fatto noto a quello ignoto), ben potevaritenere (anche perché un altro lavoratore era stato punto nel corso del'attività)che vi fosse nesso eziologico tra attività lavorativa ed evento, essendo il luogodi lavoro insalubre (non vi erano presidi igienici) ed infestato da insetti (luogoperaltro più volte disinfestato)

La Corte di Cassazione, condividendo le conclusionedella Corte d'appello, e preso atto delle doglianze della donna, ha infine cosìstatuito con la sentenza n. 6933 del 7 aprile 2015:

- - In tema di infortuni sul lavoro emalattie professionali il dipendente che sostiene la dipendenza dell'infermitàda una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutividel diritto, dimostrando che l'affezione denunciata sia riconducibile alleconcrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

- - In assenza di rischio specifico, ilnesso causale tra attività lavorativa ed evento non può essere oggetto dipresunzioni astratte ed ipotetiche , ma deve essere fondato su di un criteriodi elevata probabilità e non già della mera possibilità (così, ex multis, Cass. Civn. 21825/14, 15080/09, 14308/06).

La Corte ha dunque respinto al domanda della donna sull'assunto che la stessa non avesse fornito alcuna prova circa lariconducibilità dell'evento alle condizioni di lavoro, nemmeno in termini diprobabilità.

Rubrica a cura dell'avv. Stefano Savoldelli del Forodi Bergamo

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Data: 24/04/2015 10:30:00
Autore: Avv. Stefano Savoldelli