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Lui alcolista e infertile, lei ignara di tutto. Sì all'addebito della separazione

di Marina Crisafi - Anche la violazione unilaterale del dovere solidale di lealtà è causa dell'addebito della separazione. Lo afferma la Cassazione


di Marina Crisafi - Primanasconde alla moglie di essere alcolistae infertile, poi blocca, a sua insaputa, il ciclo di procreazione assistita cui la stessa si era sottoposta per avere unfiglio. Tanto basta per minare allefondamenta il rapporto e, conseguentemente, addebitare al marito la separazione. Lo ha deciso la Cassazione, con la recente sentenza n. 7132 del 9 aprile 2015, accogliendo ilricorso di una donna che, vedendo frustrata ogni propria aspettativa a causadel comportamento dell'ex marito aveva optato, infine, per la separazione.

Ribaltando ilverdetto del giudice d'appello che aveva negato l'esistenza di un nesso causale tra la crisi e il mancatorispetto degli impegni, la S.C. ha ritenuto che il comportamento dell'uomoera stato tale da far venir meno i doveri di lealtà verso il coniuge.

È vero, infatti,che il matrimonio aveva retto sul piano affettivo anche dopo che la moglie eravenuta a conoscenza della dipendenza dall'alcol e dell'infertilità del marito,e che il rapporto era andato avanti anche dopo la scelta unilaterale dellostesso di mettere da parte il progetto di procreazione intrapreso insieme, dopoche la donna si era sottoposta a diverse terapie invasive, ma è proprio il prolungarsi di queste condotte,senza neanche tentare di porvi rimedio, acostituire una giusta causa per l'addebito.

Per i giudicidella prima sezione civile della Cassazione sbaglia, dunque, la corte d'appellodi Firenze ad esaminare separatamente il profilo dell'infertilità e dell'interruzionedel progetto procreativo assistito, omettendo di considerare “che entrambe compongono un quadro diviolazione del tutto unilaterale della fiducia nella lealtà dell'altro coniugeche caratterizza la comunione spirituale e materiale posta a base dell'affectioconiugalis”. L'aver valorizzato esclusivamente la mancanza di consequenzialitàcronologica tra la contestata condotta d'interruzione del progetto diprocreazione all'insaputa della moglie e la domanda di separazione ha condotto,difatti, la corte territoriale ad omettere di considerare che da parte delmarito, prima nel non rivelare di essere infertile e successivamente nel noncondividere con la moglie l'accettazione della terapia “assistita”, c'è stata “una costante violazione dell'obbligo dilealtà reciproca che caratterizza, non soltanto con riferimento alla sferasessuale, la comunione affettiva posta a base del vincolo coniugale”. Per cui la frustrazione conseguente allareiterata mancata conferma dell'affidamentoriposto sull'osservanza degli impegni reciproci assunti da entrambi i coniugi “è del tutto idonea a costituire la causadell'impossibilità di proseguire nel rapporto matrimoniale”. Medesima lafrustrazione, secondo la S.C., anche sulla non confessata dipendenza dall'alcool,anzi rafforzata dopo le cure e l'assistenza prestate dalla moglie. Anche qui èerrato, il ragionamento seguito dal giudice di merito, che l'ha considerata una“grave infermità” che comportava perla moglie un obbligo di assistenza solidaristica tale da potersi profilare l'addebitodella separazione soltanto a carico di chi a tale obbligo si sottragga. Per gliErmellini, la dipendenza da alcool odroghe infatti non può equipararsi integralmente ad una patologia sullaquale non interferisce la volontà ol'impegno del paziente, ma al contrario ad una patologia superabile “esclusivamente mediante la partecipazione el'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito”.

Pertanto,anche sotto questo profilo, la violazionedel dovere solidale di lealtà e condivisione del progetto di vita in comuneè stata duplice, essendo consistita “sianell'aver tenuta nascosta tale dipendenza e successivamente nell'averinterrotto il percorso di superamento e recupero intrapreso anche grazieall'assistenza e collaborazione della moglie”.

In definitiva, haconcluso la S.C. accogliendo il ricorso, la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazionedei doveri coniugali ma anche con riferimento alla violazione del dovere di lealtà che, come nel caso di specie, datala condotta continuativa e le scelte unilaterali e non condivise del coniuge, èin grado di minare “il nucleo imprescindibiledi fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale”.

Data: 20/04/2015 10:10:00
Autore: Marina Crisafi