Inciampa in un tombino sporgente e non segnalato? La colpa è del pedone che vi ha camminato sopra
di Marina Crisafi - Non hadiritto al risarcimento danni il pedone che inciampa in un tombino sporgente e non segnalato, perchè tenendouna condotta prudente ed evitando dicamminarci sopra avrebbe potuto evitare il danno.
È questo, in estrema sintesi,quanto affermato dalla Corte di Cassazione,con sentenza n. 7636 del 15 aprile 2015,pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna neiconfronti del comune di Milano per legravi lesioni riportate (frattura del setto nasale) a seguito della cadutaprovocata da un tombino sporgente e non segnalato posto sul marciapiede vicinocasa.
Vedendo rigettatele istanze in entrambi i gradi di giudizio, la signora aveva adito laCassazione per ottenere la condanna del Comune e sentir affermare le proprieragioni.
Ma per la Cassazione la colpa è sua!
È vero, infatti,ha dichiarato la sesta sezione civile, che il tombino presentava una sporgenza di circa 3-4 cm e che,come dichiarato nel verbale dei vigili urbani, era emersa la necessità dimetterlo in sicurezza con pronto intervento (poi eseguito visto che secondo lalegge regionale i tombini avrebbero dovuto essere “a filo strada”). Tuttavia, èanche vero che la condotta imprudente delladonna è tale da integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nessocausale e ad escludere qualsiasiresponsabilità dell'ente.
Decisivo,infatti, il fatto che il tombino era visibilee posto al centro di una zona dissestata (emergentedalle foto agli atti come di colore più scuro) e che, abitando la donna apochi metri di distanza dal marciapiede “incriminato”, questo presumeva la conoscenza dei luoghi daparte della stessa.
Pertanto, hadeciso la S.C., rigettando il ricorso, ciò è sufficiente per ritenere che l'incidenteavrebbe potuto essere evitato da un incedereprudente della danneggiata, la quale invece ha adottato una condottaazzardata camminando sopra il tombino.
Data: 19/04/2015 19:35:00Autore: Marina Crisafi