Cassazione: spetta all'Ente pagare la tassa di iscrizione all'Albo dell'avvocato dipendente pubblico
Laquestione, nel tempo, ha generato giurisprudenza contrastante;orientamenti che hanno finalmente trovato composizione a seguito delparere di cui sopra. Se dunque l'avvocato è dipendente pubblico edesercita la professione forense nell'esclusivo interesse dell'entedi appartenenza, la relativa tassa di iscrizione all'Albo rientra trai costi per lo svolgimento di tale attività. In via normale, talicorsi gravano sull'ente che beneficia di tale attività. Talericostruzione riprende un'interpretazione della stessa Cassazionerelativamente all'art. 1719 cod. civ., “secondo cui il mandanteè obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzionepatrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico,fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”. In definitiva laCorte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto:“Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'elencospeciale dell'albo degli avvocati, per l'esercizio della professioneforense nell'interesse esclusivo dell'ente datore di lavoro, rientratra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in vianormale, devono gravare sull'ente stesso. Quindi, se tali pagamentoviene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsatodall'ente medesimo, in base al principio generale applicabile anchenell'esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719cod. civ., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne ilmandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subitoin conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimonialinecessari”.
Data: 26/04/3015 13:00:00Autore: Licia Albertazzi