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Tribunale di Catania: Condizioni per l'iscrizione alla Gestione commercianti dell'INPS e onere della prova

Con Sentenza n. 691 del 26/02/2015 il Tribunale ha annullato una cartella di pagamento


Il Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 691 del 26/02/2015 ha annullato una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione per il mancato versamento dei contributi alla Gestione commercianti dell'INPS da parte di un amministratore di s.r.l..

Il Giudice ha osservato che nelle opposizioni a cartella di pagamento, come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, è onere del creditore (in questo caso, l'INPS) fornire la prova della sussistenza dei presupposti per l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti.


A tal fine, il Giudice, dopo aver richiamato le condizioni al verificarsi delle quali sorge il predetto obbligo ed il principio del cosiddetto assorbimento finalizzato all'iscrizione in un'unica gestione previdenziale, ha stabilito che l'amministratore di s.r.l. è obbligato ad iscriversi anche alla Gestione commercianti qualora sussista l'abitualità e la prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale.

Infine, sulla base dei principi fissati dalla Cassazione per la distinzione tra attività di amministrazione ed attività commerciale, il Giudice ha affermato che, nel caso esaminato, non vi è alcuna prova sulla sussistenza dei citati presupposti; in particolare, il Giudice ha evidenziato come non sia sufficiente per l'iscrizione nella Gestione commercianti il rilascio di licenza di commercio itinerante in caso di mancata apertura della Partita IVA e di successiva revoca di tale licenza per inutilizzo della stessa.

Sulla base di tale ragionamento, il Giudice ha dato ragione all'opponente, condannando l'INPS al pagamento delle spese processuali.
Data: 16/04/2015 12:00:00
Autore: G.C.