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Niente mantenimento all'ex moglie, se il marito paga il mutuo e riesce a malapena a "sopravvivere"

di Marina Crisafi - E' quanto afferma la Cassazione con sentenza n. 7053 dell'8 aprile 2015 che ha annullato una sentenza d'appello


di Marina Crisafi – Lui è unmaresciallo della Finanza e guadagna poco più di duemila euro al mese. Lei,invece, lavora come operatrice in un call center. Lui abita nella casaconiugale. Lei paga un affitto di 900 euro al mese ed è collocataria dei figli.Chiara la disparità economica tra i dueex coniugi che dovrebbe far sorgere automaticamente il diritto al mantenimento per l'ex moglie.

Ma questo solo sulla carta.

L'uomo, infatti,paga il mutuo sulla casa comune per oltre 600 euro, versa un assegno dimantenimento mensile ai figli pari a 527 euro e rimborsa mensilmente 140 europer un finanziamento precedentemente contratto.

Facendo due conti, dunque,l'assegno per la moglie, fissato dalla Corte d'appello in 400 euro mensili, nonè poi così scontato, atteso che all'uomo rimarrebbero per vivere circa 300 euroal mese!

È questo ilragionamento seguito dalla Cassazionecon sentenza n. 7053 dell'8 aprile 2015, la quale, bacchettandoi giudici di merito ha ritenuto fondate le doglianze dell'uomo e cassato lasentenza d'appello con rinvio per un nuovo giudizio.

In particolare,hanno affermato i giudici della sesta sezione civile, ha errato la corte nell'omettere di considerare gli oneri economicisostenuti dal ricorrente, giustificando il riconoscimento dell'assegno soltantosulla valutazione della situazioneeconomica dei coniugi, senza tenere conto delle prove documentali prodotte dall'ex marito che dimostravano che ilrispettivo reddito netto era gravato da spesetali (e, in primis, l'accollo totaledel mutuo dell'appartamentoacquistato in comproprietà con la moglie) da risultare insufficiente a farfronte alle esigenze della vita quotidiana.

È vero, dunque,che la disparità della situazione economica tra i due coniugi è uno dei fattorideterminanti per far maturare il diritto all'assegno di mantenimento a favoredi quello più debole, ma è anche vero, ha concluso la S.C., che nel porre a confronto entrambe le posizionireddituali, è doverosa la valutazione, da parte del giudice, dell'incidenza degli esborsi sullacomplessiva situazione patrimoniale, solo all'esitodella quale potrà stabilirsi se ed in quale misura sorga il diritto alla corresponsione dell'assegno.

Data: 10/04/2015 17:50:00
Autore: Marina Crisafi