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Rumori molesti: Cassazione, il concetto di "normale tollerabilità" nei rapporti di vicinato

Accolto il ricorso di alcuni condomini che lamentavano rumori intollerabili provenienti da impianti di condizionamento di una gelateria


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 6786 del 2 Aprile 2015.
Una tirata di orecchie dalla Corte di Cassazione per i giudici di merito che nel caso di specie, a seguito di accertamenti disposti per lamentata violazione dell'art. 844 del codice civile (rumori ed immissioni intollerabili), avevano negato la rimozione degli apparati di condizionamento d'aria che una gelateria, sita al piano terra di un complesso condominiale, aveva provveduto ad installare.
Gli interessati ricorrevano in Cassazione lamentando che il giudicante non aveva preso in considerazione alcuni elementi di fatto inerenti alla domanda, debitamente allegati.

La norma sopra citata dispone che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

E' fondamentale dunque, in sede processuale, delineare questa soglia di normale tollerabilità, onde valutare se effettivamente sia stata superata.

La proprietà, rimarca la Corte, è qui tutelata nella sua interezza, “con riferimento alle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità del bene e non dunque solo alla tutela della salute in quanto tale”.

L'interpretazione del concetto di normale tollerabilità deve avvenire in senso ampio, pur mantenendo un collegamento alla norma costituzionale che provvede alla tutela della salute.

Accertato il mutamento della “normale qualità della vita” (tenuto conto degli elementi probatori non esaminati nei gradi di merito) la Suprema corte ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Qui sotto il testo integrale della sentenza.

Data: 04/04/2015 16:30:00
Autore: Licia Albertazzi