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TAR - Assisi e le colombe di pace - Colombaie e distanze dalle abitazioni (di Ciro CENTORE)

In una frazione di Assisi una piccola azienda agricola ha ricevuto una ordinanza secondo cui doveva allontanare le voliere delle colombe


di Paolo M. Storani - Domani è Pasqua 2015. LIA Law In Action desidera augurare di trascorrere ore serene a tutti i suoi affezionati visitatori.
Scontato formulare voti augurali cogliendo la palla al balzo del contributo giunto dalla fervida penna di Ciro Centore in tema di... sfratto di colombaie.
Buona lettura!
TAR - ASSISI E LE COLOMBE DI PACE
Colombaie e distanze dalle abitazioni (di Ciro Centore)

E' prossima la Santa Pasqua.

E le“bianche colombe” che sono ancora più presenti in Assisi,simbolo di pace e testimonianza di pace, sono state “anche”oggetto di una sentenza della Magistratura amministrativa.

La stessa e per l'esattezza ilConsiglio di stato è intervenuta per chiarire “entro quali limiti”il Sindaco di Assisi può consentire o vietare “l'allevamento”di colombe.

Il fatto, in breve.

In una frazione di Assisi una piccola “azienda agricola” ha ricevuto una ordinanza secondo cui doveva“allontanare le voliere” delle colombe perché poste ad unadistanza “inferiore” ai 50 metri dall'abitazione più vicina.

Sempre l'Amministrazione fissavaanche un termine di “tre mesi” per questo “allontanamento/sfratto”.

La discussione e la contestazione èintervenuta in ordine a “quale normativa” dovesse essererichiamata e osservata per le colombaie e le distanze dai fabbricativiciniori.

Ebbene il Consiglio di Stato haprecisato che l'allevamento delle colombe è libero e subisce, perdimensioni e tecniche, delle limitazioni soltanto quando l'attivitàabbia un carattere industriale e ”preminente” rispetto alla“terra” e al territorio “agricolo”.

Cosa significa questo.

Significa cheladdove si sia in presenza di un modesto allevamento, nell'ambitodella zona agricola o rurale, non è possibile uno “sfratto”.

Laddove, viceversa, l'allevamento, anche per le ricadute igieniche, abbia dimensioni molto più ampie, neconsegue una doverosa collocazione al di fuori dell'abitato.

Innanzi al Consiglio di Stato è statarichiamata anche la normativa del “codice stradale”, normativache giustamente non poteva essere applicata al caso di specie perchè,e lo precisa lo stesso codice, ogni “perimetrazione e fissazione didistanze” contenuta in detto codice ha una diversa finalità ediversi presupposti.

In altre parole tutti i limiti dirispetto stradale non possono essere estesi alle colombaie e ai loroallevamenti.

Tutta qui la notizia.

A nostro parere, in ogni caso, occorresempre più una visione ampia in tema di queste “creature”, carea S. Francesco.

E, come già detto, simbolo di pace.

Autore: Prof. Avv. Ciro Centore

Data: 04/04/2015 16:00:00
Autore: Law In Action - di P. Storani