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Cassazione: la prova liberatoria nel danno da cose in custodia

Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 6245 del 27 Marzo 2015


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 6245 del 27 Marzo 2015.
In caso di danno da cose in custodia il giudice del merito deve valutare determinati elementi, primo fra tutti il nesso causale tra condotta ed evento, ma anche tutto ciò che permette all'ente gestore (in questo caso, di un tratto di autostrada, sul quale è avvenuto un incidente a causa del manto scivoloso) di liberarsi dalla responsabilità civile.

Per la Suprema corte il principio in base al quale la Corte di merito avrebbe dovuto invece uniformarsi è il seguente: “a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile a un rapporto di custodia”.

Di conseguenza – al fine di qualificare la prova liberatoria a carico del custode – occorre distinguere tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti, da terzi o in generale da eventi imprevedibili.

Non sussiste responsabilità, infatti, quando è oggettivamente provato che il gestore non avrebbe avuto il tempo materialmente necessario per intervenire al fine di scongiurare l'evento dannoso, “nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”.

In quest'ottica la situazione del manto stradale, ghiacciato e scivoloso a causa delle frequenti precipitazioni, andava valutata dal giudice del merito in un'ottica diversa, verificando appunto le concrete possibilità per il gestore di intervenire a fronte di tali condizioni atmosferiche. La motivazione della sentenza impugnata è quindi incongruente, ravvisandosi altresì difetto di istruttoria. Il ricorso è accolto e il provvedimento cassato con rinvio.

Data: 01/04/2015 22:00:00
Autore: Licia Albertazzi