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Avvocati: per le liti sui compensi conta la dimora effettiva del cliente

Per individuare il foro competente, nelle liti tra l'avvocato e l'ex cliente, conta la dimora effettiva e non la residenza anagrafica del cliente


di Marina Crisafi - È la dimora effettiva quella che conta e nonla residenza anagrafica per stabilire quale sia il giudice competente a decidere della lite tra avvocato e cliente dopo l'ingiunzione ottenuta dal primo per ilpagamento delle spettanze.

Lo ha stabilitola Cassazione, con ordinanza n. 6333/2015 depositata ieri, confermando ladecisione del giudice di merito che dichiarava l'incompetenza territoriale deltribunale di Arezzo in un giudizio di opposizionea decreto ingiuntivo, ottenuto dall'avvocato nei confronti di un cliente peril pagamento di circa 44mila euro di prestazioni professionali.

L'ex assistito avevasollevato l'incompetenza territoriale sostenendo che,pur essendo residente anagraficamente nella città toscana, da tempo aveva lapropria dimora abituale a Milano, dove si trovava peraltro la propria sede dilavoro.

Il tribunalegli aveva dato ragione dichiarando la propria incompetenza per territorio e riconoscendo quella del giudice meneghino e la Cassazioneha suggellato quanto sostenuto dal cliente.

In particolare,hanno sostenuto i giudici delPalazzaccio, essendo il rapporto contrattuale alla base della vicendaregolamentato dal Codice del Consumo, la residenza va intesa in senso “sostanziale”e non meramente formale, ossia quella del luogo abituale di dimora e non quellacorrispondente alle risultanze dell'anagrafe.

Nel caso dispecie, la localizzazione della dimora del cliente era stata correttamente valutata,dal giudice di merito, sulla base di diversi elementi oggettivi, tra cui,appunto, la sede di lavoro dell'ex assistito e la conoscenza della circostanzada parte dello stesso avvocato, vista la numerosa corrispondenza scambiata reciprocamentedalle parti negli anni precedenti. Né può rilevare, a far cambiare lavalutazione il fatto che ad Arezzo il cliente avesse localizzato il centro dei propri interessi economici(considerato che possedeva due immobili e un conto corrente bancario).

Per cui, hannoconcluso gli Ermellini, l'art. 33 comma2 lettera u) del d.lgs. n. 206/2005 va interpretato nel senso che, ai finidell'individuazione del foro competente,la dimora da prendere inconsiderazione è quella effettiva,anche se in apparente conflitto con laresidenza anagrafica, e la relativa valutazione (e verifica) spettano algiudice di merito.

Data: 31/03/2015 10:20:00
Autore: Marina Crisafi