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Banconote contraffatte, senza “concerto” non c'è falsificazione

La Cassazione ha 'scagionato' un uomo condannato dalla Corte d'Appello di Napoli per il reato di 'falsificazione di monete'


di Marina Crisafi - Non bastano le banconotefalse, anche se in numero notevole, ad integrare il reato di cui all'art. 453 c.p.

Così, la quinta sezionepenale della Cassazione, con sentenzan. 12192 del 23 marzo 2015, ha “scagionato”un uomo condannato dalla Corte d'Appello di Napoli per il reato di “falsificazionedi monete, spendita e introduzione nello Stato,previo concerto, di monete falsificate” per la detenzione diquasi 8mila euro di soldi falsi, intagli da 20 e da 50.

Contrariamente a quantoritenuto dalla corte di merito, infatti, la S.C. ha ritenuto fondate ledoglianze dell'imputato, il quale deduceva vizio di motivazione in punto diqualificazione giuridica del fatto, per essere stato desunto l'elemento del “concerto” con ilfalsificatore, richiesto dalla norma penale, dal solo numero delle banconote.

Tale numero, infatti, haaffermato la S.C., pur se assai rilevante, è soltanto un indizio, insufficiente dunque da solo a configurare ilreato di cui all'art. 453 codice penale che esige, invece, quale elemento essenziale, “il previo concerto, anche mediato, con coluiche ha eseguito la falsificazione, in luogo di quello di cui all'art. 455 c.p. (spendita eintroduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), perl'integrazione del quale non si richiedel'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzataattraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza dellafalsità al momento dell'acquisto”.

In sostanza, adintegrare il primo reato, ha continuato la Cassazione, occorrono “più indizi sintomatici del concerto,quali, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitivitàdelle forniture”, mentre invece la mera identità del numero di serie dellamaggior parte delle banconote e le modalità della detenzione non possonocostituire fattori decisivi “perché compatibilianche con l'assenza di concerto con il falsificatore”.

Su quest'assunto, laS.C. ha quindi annullato la sentenza sul punto con rinvio ad altra sezionedella corte d'appello per qualificare il fatto secondo il meno grave reato dicui all'art. 455 c.p.

Data: 27/03/2015 11:50:00
Autore: Marina Crisafi