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Cassazione: un caso di responsabilità del datore per infortunio sul lavoro dovuto a negligenza del lavoratore

Le norme sulla sicurezza devono tutelare il lavoratore anche dagli incidenti dovuti a sua imperizia, negligenza o imprudenza


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 4879 dell'11 Marzo2015.

In una vicenda presenta esame dalla Corte di Cassazione, un datore di lavoro aveva contestato la propria responsabilità in ordine ad un infortunio occorso a un lavoratore che era stato investito da un carico di pietre mentre lavorava in un frantoio.

A sua discolpa il datore di lavoro aveva sostenuto che il comportamento della vittima era stato inadeguato rispetto alle circostanze.

Nel giudizio di merito, era stato accertato che l'unica misuraantinfortunistica adottata dal datore di lavoro fosse un merodivieto verbale di introdursi nella "tramoggia", divieto peraltrosottoposto a diverse deroghe, decisamente inadatto ad evitarepericolo per i dipendenti.

Nella sentenza la Corte ribadisce che è compito del datore dilavoro "non soltanto quello di prevedere l'adozione di specifichemisure di sicurezza atte a garantire la salute dei lavoratori maanche quello di provvedere all'integrale attuazione delle medesime,(…) attraverso la predisposizione di specifici controlli ovverol'adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei lavoratoriinadempienti”.

Le norme in materia di infortuni sul lavoro sonodirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidentiderivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili adimperizia, negligenza o imprudenza dello stesso”. Il datore dilavoro è sempre responsabile dell'infortunio del lavoratore siaquando ometta di adottare le misure protettive sia quando non accertie vigili che il dipendente, di fatto, faccia uso di tali misure.

Ildatore di lavoro è esente da responsabilità solo quando ilcomportamento del lavoratore “presenti i caratteridell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto alprocedimento lavorativo e alle direttive ricevute”. Per questimotivi, il ricorso della società è rigettato. Qui sotto il testo della sentenza.

Data: 31/03/2015 12:20:00
Autore: Licia Albertazzi