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In arrivo il diritto di oblio per i falliti e per chi è stato colpito da pignoramento o ipoteca

Il garante per la privacy ha avviato una consultazione pubblica in relazione allo schema di codice deontologico sulle informazioni commerciali.


Il garante per la privacy ha avviato una consultazione pubblica in relazione allo schema di codice deontologico sulle informazioni commerciali.


Lo schema si propone stabilire delle garanzie in relazione alle attività svolte dalle società che forniscono servizi di informazione commerciale sulla situazione economica finanziaria patrimoniale delle imprese, dei loro eventuali azionisti e di chi riveste incarichi al suo interno.

Il garante intende raccogliere proposte ed osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati ed in particolar modo dalle associazioni dei consumatori, dagli ordini professionali e dalle associazioni che rappresentano le società che raccolgono e utilizzano questi dati.

Chiunque voglia offrire il proprio contributo potrà far pervenire la sua proposta al garante per posta ordinaria o per via telematica alla e-mail consultazione.infocommerciali@gpdp.it entro 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.


Si delinea così la possibilità per chi è stato assoggettato a fallimento, o ha subito un pignoramento o un'ipoteca, di potersi avvalere di una serie di garanzie e di un diritto all'oblio.

Come si legge nello schema qui sotto allegato, infatti, "ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale è ammesso il trattamento anche di dati giudiziari provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili, è consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilità per il fornitore di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni – salvo l'eventuale loro aggiornamento - e di utilizzarle a fini dell'elaborazione di informazioni valutative".

Come previsto dall'art. 9 del codice, i fornitori dovranno adottare "idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo alle richieste avanzate dagli interessati" di esercizio dei propri diritti.
Per altri dettagli si rimanda alla lettura del testo dello schema di di codice deontologico sulle informazioni commerciali qui sotto allegato.
Data: 12/03/2015 19:27:00
Autore: N.R.