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Tenta di rubare le elemosine in chiesa: oltre al “peccato” c'è l'aggravante della pubblica “fede”

Il tentativo di furto delle elemosine in una chiesa, oltre al “peccato mortale” integra un reato aggravato dall'esposizione alla pubblica fede


di Marina Crisafi - Il tentativo difurto delle elemosine in una chiesa, oltre al “peccato mortale” integra un reato aggravato dall'esposizione allapubblica fede, la quale non èesclusa dalla sorveglianza esterna del luogo di culto.

Lo ha affermato laquinta sezione penale della Cassazione,con sentenza n. 9245, depositata il 3marzo scorso, rigettando il ricorso di un uomo, condannato a 4 mesi direclusione e 80 euro di multa dalla Corte d'Appello di Bologna per il delittodi tentato furto delle offerte contenute nelle cassette all'interno delsantuario della Beata Vergine di Pozzetto, aggravato dalla violenza sulle cosee dall'esposizione alla pubblica fede.

Rigettando ledoglianze dell'uomo sull'applicazione dell'aggravante dell'esposizione allapubblica fede, data l'attività di controllo esercitata dai custodi delsantuario e sul diniego delle attenuanti generiche, la S.C. ha confermato lastatuizione del giudice di merito.

L'aggravante di cui all'art.625, primo comma, n. 7, c.p. hanno osservato, infatti, i giudici di piazzaCavour “può essere esclusa da unasorveglianza esercitata sulla cosa solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodiada parte del proprietario o di persona addetta”, cosa non avvenuta nel caso dispecie, posto che i custodi potevano sorvegliare soltanto l'ingresso dellachiesa ma non controllare quanto avveniva all'interno e posto, altresì, che l'azioneillecita era stata compiuta in un luogo di culto aperto ai fedeli, per cui lacircostanza aggravante era configurata anche dalla sorveglianza saltuaria inluoghi privati ma aperti al pubblico.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, hasottolineato, infine, la S.C., queste sono rimesse alla discrezionalità delgiudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità quando motivatein modo conforme alla legge e ai canoni di logica. E tali sono state lemotivazioni della Corte d'Appello sul punto, per i giudici di legittimità, consideratanon solo l'insussistenza di elementipositivi atti ad indurre alla concessione di un trattamento di benevolenzanei confronti dell'imputato (visto che lo stesso si era limitato a riconoscereil fatto senza consegnare la “refurtiva” occultata sotto la sella delciclomotore) ma anche l'esistenza dielementi negativi, costituiti dai precedenti penali (specifici) a suocarico.

Data: 07/03/2015 08:40:00
Autore: Marina Crisafi