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Consulta: il paramentro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio serve solo a stabilire un tetto massimo. Ci sono altri fattori che consentono di diminuire il mantenimento

La Consulta conferma la legittimità dell'Art. 5 comma 6 della legge sul divorzio chiarendone però la portata


Consentenza dell'11 febbraio 2015 n. 11, la Corte Costituzionale hadichiarato infondata la questione di legittimità costituzionaledell'art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio.

Laquestione era stata sollevata dalTribunale di Firenze sostenendo che l'art. 5, sesto comma della legge n. 898/70 sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'assegnodivorzile deve essere concesso per garantire al coniugeeconomicamente più debole lo stesso tenore di vita avuto in costanzadi matrimonio.

Ad avviso della Corte però laquestione è infondata per il fatto che il tenore di vita goduto incostanza di matrimonio non è l'unico parametro di riferimento aifini della determinazione dell'assegno divorzile.

LaCorte, infatti, precisa che l'assegno divorzile, ai sensi dell' art. 5della legge n. 898 del 1970, è quantificato avendo riguardo non solodel tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma anche dellacondizione e reddito dei coniugi, del contributo personale edeconomico dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimoniocomune, della durata del matrimonio, e del comportamento dei coniugi nell'averdeterminato la fine dell'unione matrimoniale.

Ilparamentro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,quindi, rileva all'esclusivo scopo di stabilire in astratto il tettomassimo dello stesso ma di fatto è solo uno dei parametri che va quindi a concorrere con tutti gli altri ugualmente indicati nell'art.5., sesto comma e che possono comportare una diminuzione dell'assegno.

Come si legge in sentenza: i criteri indicati dall'art. 5 (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono «valere anche ad azzerarla».

Qui di seguito il testo della sentenza.

Data: 04/03/2015 22:20:00
Autore: Maria De Filippis