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L'avvocato deve tutelare la “riservatezza” del cliente non della controparte

Il dovere di riservatezza dell'avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della contropar


di Marina Crisafi - “Il dovere di riservatezzadell'avvocato è posto esclusivamente a tuteladella sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella dellacontroparte”. Lo ha deciso il ConsiglioNazionale Forense, con la sentenza n.84/2014, pubblicata nei giorni scorsi sul sito istituzionale, assolvendo unavvocato toscano dalla sanzione disciplinare dell'avvertimento.

La vicenda vedeva, infatti, il professionista sanzionato dall'ordine diappartenenza perché, in una controversia relativa ad una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione “riservata-personale” al fax di studio della controparte,avvocato che si difendeva in proprio,con la conseguenza che i collaboratori e i dipendenti della stessa, avevanopotuto prenderne visione.

Il CNF tuttavia accoglie il ricorso dell'avvocato,non ritenendo il suo comportamento deontologicamente scorretto, data l'insussistenza, nel codice deontologico diuno specifico dovere di riservatezza nei confronti della controparte.

Anche volendo ammettere l'esistenza di unsimile dovere, come sostenuto dal ricorrente, la circostanza che lecomunicazioni fossero state inviate via fax anziché via mail (che peraltro erasempre l'indirizzo dello studio e non già quello personale della collega) nonavrebbe, concorda il consiglio, in alcun modo aumentato il rischio diviolazione della riservatezza, dato che l'accesso alla corrispondenza sarebbestato presumibilmente consentito comunque a tutti i collaboratori; senzacontare altresì che la comunicazione recava apposta la dicitura “riservata personale”, suscettibile, quindi, “di realizzare efficacemente la protezionedell'interesse dell'esponente alla riservatezza delle comunicazioni”.

Per il CNF, il motivo, dunque, è fondato,giacchè le singole fattispecie previste dal codice deontologico (cfr.: art. 9 dovere di segretezza eriservatezza; art. 18 rapporti con la stampa e art. 28 divieto di produrre lacorrispondenza scambiata con il collega), si riferiscono al rapporto tra professionista e cliente ealle informazioni assunte in costanza di mandato o al rapporto tra colleghirelativo alla produzione di corrispondenza in giudizio. Pertanto, nessuna èapplicabile al caso di specie, dato che la parte “offesa” rivestiva la qualitàdi controparte e non di cliente dell'”incolpato” e che quest'ultimo inoltre nonaveva né diffuso notizie a mezzo stampa né prodotto in giudizio lacorrispondenza scambiata con la stessa.

In conclusione, per il Consiglio, “mancano in radice i presupposti dell'incolpazioneaddebitata al ricorrente sotto il profilo della violazione del dovere diriservatezza”.

Né tantomeno, può ritenersi sussistente alcuna violazione del dovere di correttezzatra colleghi, ha sancito in definitiva il Cnf, posto che l'avvocatoincolpato era pienamente legittimato a comunicare a mezzo fax, “trattandosi di strumento di uso normale traavvocati”, con la persona che in quel momento rivestiva la qualità dilegale della controparte, essendo del tutto irrilevante che avvocato e parteavversa fossero la stessa persona ed essendo inoltre evidente non solo che lacomunicazione riguardava i rapporti tra avvocati, ma che “era stata autorizzatanell'interesse dei litiganti e degli stessi difensori”.

Data: 02/03/2015 19:30:00
Autore: Marina Crisafi