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Il termine di decadenza per la richiesta di liquidazione degli onorari di ausiliario di magistrato decorre dalla chiusura delle indagini preliminari

Indipendentemente dalla data di effettiva esecuzione dell'incarico


L'Ordinanza oggetto del presentecommento è stata emessa il 24 novembre 2014 dalla Dottoressa Chiara Delmontedella sesta sezione penale del Tribunale di Milano, a definizione delprocedimento RG n. 26374/2014 instaurato exart. 702-bis c.p.c..

La decisione del Tribunalerisulta di interesse poiché chiarisce – si auspica – una volta per tutte, ladibattuta questione circa il dies a quo didecorrenza del termine decadenziale di cento giorni, previsto dall'art. 71 DPR115/2002, entro cui gli ausiliari del Magistrato debbono depositare larichiesta di liquidazione dei propri onorari per l'attività eseguita suincarico del Magistrato.

A mente del secondo comma del citatoart. 71 “Testo unico in materia dispese di giustizia”, infatti, “la domanda[di liquidazione, ndr.] èpresentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni … dal compimento delleoperazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degliausiliari del magistrato”.

Con un'interpretazione restrittiva e certo penalizzante per gli ausiliari, laProcura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sempre tendenzialmenteinterpretato tale disposizione nel senso che, decorsi cento giorni dall'esecuzionedi ogni singolo incarico effettuato dall'ausiliario, quest'ultimo sarebbedecaduto dal proprio diritto al compenso relativo a quell'incarico.

Di diverso avvisoil Tribunale che, con l'ordinanza in oggetto e sposando l'interpretazioneproposta dagli Avvocati Filippo Parisi e Stefania Bianca Mennitti dello StudioCMP & Associati, ha statuito che, nel caso di specie, trattandosi di interprete/traduttoredisponibile e reperibile per tutta la durata delle indagini preliminari, il dies a quo per il decorso del terminedecadenziale dei cento giorni è da individuarsi nella chiusura delle indaginipreliminari, indipendentemente dai singoli periodi in cui l'interprete ha, difatto, eseguito gli incarichi di volta in volta conferitigli, proprio per lasua costante – e pretesa dalla Procura – disponibilità e reperibilità sino allachiusura delle indagini preliminari, anche considerando che, nella fattispecie,nell'atto del conferimento dell'incarico il PM aveva espressamente concesso termine fino alla chiusura delle indagini.Così argomentando, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dellaGiustizia a corrispondere all'interprete gli onorari e le spese come darichiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Avv. Filippo Parisi - www.cmclegaltax.it

Data: 25/02/2015 09:40:00
Autore: Avv. Filippo Parisi