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Avvocati: il ravvedimento operoso non fa venir meno l'illecito disciplinare per omessa fatturazione

Ad affermarlo è una recente sentenza del Consiglio Nazionale Forense che conferma la sanzione della sospensione di tre mesi a un avvocato che aveva omesso di fatturare i compensi percepiti in contanti


Il ravvedimentooperoso non fa venire meno la rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimentofiscale previdenziale e contributivo.

Ad affermarlo è una recente sentenza del Consiglio Nazionale Forense (n. 86/2014),pubblicata sul sito istituzionale nei giorni scorsi e qui sotto allegata, che conferma la sanzionedella sospensione di tre mesi a un avvocato che aveva omesso di fatturare i compensi percepiti in contanti, peraltroconsiderati sproporzionati, sanando le irregolarità soltanto l'anno successivoattraverso la normativa del ravvedimento operoso.

A nulla sono valse le doglianze dello stesso professionista, il qualesosteneva che la sopravvenuta regolarizzazione fiscale dei compensi percepitiavrebbe escluso il disvalore deontologico della sua condotta e che, inoltre, icompensi percepiti erano corretti, giacchè concordati con iclienti e, comunque, proporzionati all'attività svolta.

Per il Cnf, in linea con la precedenza giurisprudenza, laregolarizzazione tardiva da parte dell'avvocato, se vale a sanare la condottasotto il profilo fiscale, è irrilevante con riferimento alla violazione deontologica,la quale permane, a prescindere dal danno all'erario, dato che il dovere di adempimento fiscale è finalizzato a proteggereil principio di solidarietà, comunque violato anche sotto l'aspetto dellamancata contribuzione previdenziale.

Ad essere esclusa, invece, secondo il Consiglio,è la rilevanza deontologica del patto diquota lite, giacchè concluso dopo lariforma Bersani (l. n. 248/2006).

Secondo il Cnf,infatti, l'entrata in vigore della riforma ha cancellato il disvalore, etico edeontologico, dei patti di quota lite stipulati successivamente alla stessa.

Data: 24/02/2015 08:25:00
Autore: Marina Crisafi