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Voto di scambio: via libera alla legge che nega gli “sconti” ai condannati. In allegato il testo approvato dalla Commissione giustizia

Per effetto delle modifiche i condannati per voto di scambio non potranno più accedere al lavoro esterno, né ai permessi premio e alle misure alternative


La stretta sui “vantaggi” penitenziari aicondannati per il reato di scambio elettoralepolitico-mafioso è legge dello Stato dal 12 febbraio scorso.

La Commissionegiustizia della Camera ha,infatti, approvato, all'unanimità in sedelegislativa, la proposta di legge(relatore il pieddino Davide Mattiello) che esclude dai benefici penitenziari l'art. 416-ter, modificando ilcomma 1 dell'art. 4-bis della l. n. 354/1975 e il comma 3-bis dell'art. 51 delcodice di procedura penale.

Per effetto dellemodifiche, pertanto, i condannati per voto di scambio non potranno più accedere al lavoro esterno, né ai permessi premio e alle misure alternative(detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova). Inoltre, lefunzioni di pm nelle indagini preliminari e nel processo di primo grado conriguardo alla fattispecie di reato sono attribuite alla procura distrettuale antimafia.

L'inasprimentodel trattamento processuale e penitenziario dei detenuti ex art. 416-ter, cheentrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si colloca nelsolco del potenziamento e ampliamento della punibilità del reato di scambioelettorale politico-mafioso, oggetto di riforma dieci mesi fa ad opera della l. n. 62/2014 che ha dilatato lecondotte incriminate (includendo nelle gamma dei fatti punibili anche lepromesse o l'erogazione oltre che di denaro anche di altre utilità) emodificato la cornice sanzionatoria, riducendola proporzionalmente.

Un “ritocco”,dunque, quello attuale, che risponde a quel sistema del c.d. “doppio binario” già previsto nell'ordinamento per l'associazionemafiosa e i reati di particolare gravità e che vedrà, secondo quanto affermatodalla stessa Commissione, prossimamente, un innalzamento delle peneproporzionale all'aumento delle pene annunciato per il 416-bis c.p.

Data: 16/02/2015 16:00:00
Autore: Marina Crisafi