Cassazione: per il diritto civile il matrimonio non è annullabile per infedeltà
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8205/2004) ha stabilito che il
matrimonio non può essere annullato a causa dell'infedeltà precedente alle nozze e che, di conseguenza, non ci si potrà sottrarre agli obblighi previsti dal diritto civile in caso di
divorzio e statuiti dal giudice ordinario.I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che, contrariamente a quanto stabilito dal diritto canonico, nel diritto civile l'infedeltà anteriore al
matrimonio, non rientra tra le cause di nullità del
matrimonio civile concordatario.La Corte, dunque, confermando la decisione dei Giudici dell'Appello che, in sede di delibazione, non avevano riconosciuto la
sentenza ecclesiastica di annullamento del
matrimonio per violazione dell'obbligo di fedeltà, ha precisato che l'annullamento per riserva mentale, ammesso dal diritto canonico contrasta con i principi del nostro ordinamento.
Data: 28/05/2004
Autore: Cristina Matricardi