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Cassazione: illecito il licenziamento se la sanzione è sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito.

Occorre considerare i riflessi economici e sociali che u licenziamento può avere sull'interessato e la sua famiglia


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 2692 dell'11Febbraio 2015.

Quando un atto offensivo, manifestato daldipendente nei confronti del proprio superiore, può esserequalificato come illecito disciplinare “grave”, così dalegittimare il conseguente licenziamento per insubordinazione?

Alcuni parametri di riferimento li indica questa sentenza della Cassazione. Nel caso di specie il giudice di primo grado ha accolto la domandadi un dipendente che non ha contestato l'esistenza dell'illecito ma la lavutazione della sua gravità.

Nel rivolgersi al suo superiore, che lo aveva richiamato all'ordine, con parole offensive ha lamentato l'errata qualificazione dell'illecito disciplinare che a suo dire, si tratterebbe diillecito lieve, tale da non giustificare il licenziamento. Del resto l'interessato non aveva rifiutatoalcuna prestazione lavorativa richiesta e nel corso del giudizio faceva notare che nel contratto collettivo di categoria la sanzione espulsiva eraaccostata a gravi reati accertati con sentenza definitiva.

Annullato il licenziamento dai giudici di merito, la società ha proposto ricorso inCassazione che però osserva come le parole profferite dal lavoratore sono state di fatto ricondotte a un turbamento psichicotransitorio (accertamento di merito precluso in Cassazione).

La Suprema corte ha così confermato la sentenzaimpugnata evidenziando che “il contratto collettivo parificaall'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravireati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento" per questo si deve "ritenere rispettosa del principio di proporzione la decisionedella Corte di merito, che non ha riportato il comportamento inquestione, certamente illecito, alla più grave delle sanzionidisciplinari, tale da privare dei mezzi di sostentamento illavoratore e la sua famiglia”.

La sanzione dunque è totalmentesproporzionata rispetto ai riflessi economici e sociali che lastessa avrebbe potuto avere sull'interessato.

Data: 14/02/2015 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi