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Nuovo regolamento avvocati: cinque affari l'anno o fuori dall'albo! E tu cosa pensi? Rispondi al sondaggio.

Il rigoroso paletto va ad unirsi agli altri 7 fissati dalla bozza di via Arenula per dimostrare l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente


Almeno cinque affari per ogni anno altrimenti siviene banditi dall'albo. È una dellecondizioni essenziali che l'avvocato dovrà garantire, per poter continuare afregiarsi del proprio titolo ed esercitare la professione secondo lo schema del regolamento delineato dal Ministero della Giustizia in attuazionedell'art. 21 del nuovo statuto dell'avvocatura (l. n. 247/2012).

Il rigoroso “paletto” va ad unirsi agli altri 7 fissati dalla bozza di viaArenula per dimostrare l'esercizio della professione in modo “effettivo, continuativo,abituale e prevalente” (leggi l'articolo “Niente avvocati a ‘tempo perso'. Eccole future regole per l'esercizio della professione” con allegato lo schema di regolamento).

Ciò significa chel'avvocato, oltre a dover possedere una partitaIva, una pec e una polizza assicurativa, avere in uso locali e utenza telefonica ad hoc, averassolto l'obbligo di aggiornamento professionale ed essere in regola con i pagamenti all'ordine e alla cassa di previdenza,dovrà anche dimostrare di aver trattato almeno cinque cause diverse all'anno,a pena di cancellazione dall'albo.

Gli incarichi,come dispone lo schema, potranno anche derivareda conferimenti di altro professionista, mentre il controllo sullasussistenza del requisito (e degli altri 7) sarà affidato al Consiglio dell'Ordine che dovrà esercitarloogni tre anni, garantendo il contraddittorio.

Peraltro, lamancanza del requisito minimo dei cinque affari per anno comporta conseguenze “più severe”, perché adifferenza degli altri casi, per i quali la reiscrizione al momento della dimostrazionedel possesso dei canoni richiesti è immediata, nell'ipotesi in cui la cancellazione dall'albo sia dipesa dal non aver trattato il minimum di giudizi sancitidal regolamento, l'avvocato, anche una volta che abbia raggiunto tale soglia,non potrà essere reiscritto prima chesiano decorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenutaesecutiva.

Ancorare lapermanenza dell'iscrizione all'albo (tra le altre cose) al numero di pratiche gestite (cosa che peraltro rappresenta un unicumnell'ambito delle professioni c.d. “ordinistiche”) si giustifica, secondo ilregolamento, per il fatto che la presenza di un seppur minimo volume d'affari èsintomatica dello svolgimentoeffettivo,continuativo, abituale e prevalentedell'attivitàprofessionale richiesto dalla legge.

Il rischio,tuttavia, cui si va incontro è quello di positivizzareun obbligo di “successo” professionale contortoe fittizio.

Da un lato,infatti, l'avvocato, per una meraquestione di “sopravvivenza” potrebbe ritrovarsi ad accettare pratiche, non solo non esercitando quella valutazione ragionata che normalmentedovrebbe guidare il professionista nella scelta o meno di un incarico, ma anchecorrendo il rischio di essere costretto a gestire pratiche con compensi irrisori (che magari normalmentenon avrebbe accettato), al solo fine di “farenumero”.

Dall'altro, unprofessionista alle prese con un affaredi un certo rilievo, in grado di impegnare molto tempo della suaprofessionalità rischierebbe di doverlo “trascurare”per dedicarsi alle altre quattro cause, in modo da ottemperare correttamenteall'obbligo richiesto.

In entrambe leipotesi, il pericolo è quello di lederegli stessi principi che governano l'esercizio della professione forense, ecioè quella “libertà, autodeterminazione e indipendenza” che l'avvocato devegarantire svolgendo la sua professione senza essere soggetto a condizionamentidi sorta in grado di pregiudicare l'inviolabilediritto di difesa.

Qualità e quantità, infatti,non sempre riescono ad andare di paripasso.

Data: 12/02/2015 22:13:00
Autore: Marina Crisafi