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Alcoltest eseguito senza l'avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato: la nullità può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado

La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396 ha composto il contrasto giurisprudenziale


Comeè noto, gli organi di polizia stradale che sottopongonol'automobilista all'alcoltest hanno l'obbligo – ai sensi dell'art.114 disp. att. c.p.p., in quanto si tratta di un accertamento tecnicoirripetibile – di avvertirlo della facoltà di farsi assistere daun difensore di fiducia (ma non sono comunque tenuti ad attendere ilsuo arrivo, v. Cass. pen., sez. IV, sent. 7967/2014).

Nel caso in cuitale avvertimento viene omesso, l'atto è affetto da nullità aregime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.Tuttavia, la giurisprudenza era divisa sul termine entro il qualeeccepire la nullità. In particolare, secondo un primo orientamento,l'eccezione doveva essere sollevata, ai sensi dell'art. 182, comma 2,c.p.p., a pena di decadenza, dallo stesso interessato (la personasottoposta all'alcoltest) prima del compimento dell'atto ovveroimmediatamente dopo (v. Cass. pen., sez. IV, sent. 11 ottobre 2012,n. 44840); secondo un altro filone giurisprudenziale l'eccezionedoveva essere sollevata dal difensore subito dopo la sua nomina,ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 c.p.p. gliconcede per l'esame degli atti, senza che gli sia consentitoattendere il primo successivo atto del procedimento (v. Cass. pen,sez. II, sent. 9 febbraio 2012, n. 14873); infine, secondo un altroorientamento giurisprudenziale, il termine ultimo per poter sollevarel'eccezione era il primo atto successivo del procedimento, ad es. larichiesta di riesame o l'opposizione al decreto penale di condanna(v. Cass. Pen., sez. V, sent. 9 febbraio 2012, n. 7654). Consideratoil contrasto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, con sentenza21 ottobre 2014, n. 43847, ha sottoposto la questione alle SezioniUnite.

LaCassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396, ha prima ditutto stabilito che “la previsione dell'art. 182, comma 2, primoperiodo, c.p.p., secondo cui quando la parte vi assiste, la nullitàdi un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, seciò non è possibile, immediatamente dopo, non può, inalcuna ipotesi, essere riferita all'indagato o imputato,per postulato non a conoscenza delle regole del diritto, e inparticolare dei casi in cui la legge collega a un determinato atto oal suo mancato compimento una qualche nullità”.Dunque, non è l'indagato o imputato a dover eccepire la nullità mail suo difensore. La Corte poi aggiunge che “una voltaescluso che possa trovare applicazione il limite della deducibilitàdella nullità ex art. 182, comma 2, primo periodo, c.p.p., nonvi è base normativa per ancorare il limite di tempestività delladeduzione di nullità al momento immediatamente successivo allanomina del difensore, attraverso memorie, o a quello della scadenzadel termine di cinque giorni dal deposito dell'atto di indagine exart. 366 c.p.p., o anche a quello del compimento del primo attosuccessivo del procedimento.Quindi, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo,c.p.p., l'eccezione di nullità può essere tempestivamente propostaentro il limite temporale della deliberazione della sentenza di primogrado.

Pertanto,la Corte conclude affermando il seguente principio di diritto: “Lanullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di unveicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà difarsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art.114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a normadel combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondoperiodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione dellasentenza di primo grado.

Data: 07/02/2015 16:40:00
Autore: Rosario Callipari