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Pct indipendente dal Cad o vi saranno “gravi disservizi”. L'allarme del Cnf. In allegato il testo della lettera al Ministro

La data dell'11 febbraio potrebbe diventare come la “ground zero” del processo civile telematico se non si apportano dei correttivi immediati


di Marina Crisafi - La data dell'11febbraio potrebbe diventare come la “ground zero” del processo civiletelematico se non si apportano dei correttivi immediati. A lanciare l'appello èil Consiglio Nazionale Forense in una lettera inviata alministero di Via Arenula, a causa dell'imminente entrata in vigore (appunto,l'11 febbraio prossimo) del Dpcm del 13.11.2014 (pubblicato in G.U. del12.1.2015) sulle regole tecniche dei documenti informatici per P.A. e privati.

Il decreto,adottato ex art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale (Cad) impone,infatti, tra le altre cose, due particolari incombenti: - un file “xml” aggiuntivocon alcuni metadati a corredo del documento informatico; - un documentoseparato con l'estrazione dell'impronta (c.d. “hash”) per attestare laconformità delle copie.

Ciò rischia,afferma il Cnf, di appesantire notevolmente il Pct, sovraccaricando il lavorodegli uffici giudiziari, degli studi legali e di tutti i soggetti del processo“sia in fase di produzione degli atti processuali e dei relativi allegatiprobatori, sia in fase di verifica e di controllo dei medesimi”. Si tratta diformalismi, continua infatti il Consiglio, che non solo non si coniugano “conle esigenze di semplicità, speditezza, agevole comprensibilità che sarebberoauspicabili nell'ambito del processo” ma che non apporterebbero peraltro “alcuneffettivo beneficio in termini di garanzia in ordine alla identificabilità delsoggetto che lo ha formato o prodotto in giudizio, di integrità del medesimo edi immodificabilità essendo all'uopo del tutto autosufficiente la normativa delprocesso telematico già vigente”.

Il Cnf mette,dunque, in mora il ministero chiedendo “correttivi adeguati” in grado direndere indipendente il processo telematico dal Cad o perlomeno dalle regoletecniche del Dpcm. Il rischio è altrimenti quello di “gravi disservizi” cheandrebbero ad aggiungersi, sottolinea il Consiglio, alle lacune di unanormativa che si caratterizza “per la sua frammentarietà, carenza dicoordinazione e per la discutibile scelta della struttura della gerarchia dellefonti normative che la contraddistingue”.

Marina Crisafi

Ecco il testo della lettera e a seguire il PDF da scaricare:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa

- intestazione omessa -

Onorevole Ministro, il Consiglio Nazionale Forense, nel corso dell'odierna seduta consiliare, ha approfondito alcune questioni relative al processo civile telematico che mi permetto di portare alla Sua attenzione chiedendo un sollecito intervento per evitare i gravi disservizi che potrebbero condizionare questa delicata fase di avvio del PCT.

Come noto, l'impianto normativo che regola il processo telematico, non solo civile, è stato emanato in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7.3.200 n.82) e ne mutua numerosi concetti di base: quello di documento informatico, di copia informatica (anche per immagine), di duplicato, con quanto ne discende in ordine alle modalità di attestazione della conformità all'originale, in particolare, delle copie.

Per tale motivo l'emanazione del DPCM in parola, atteso da anni, impatta anche la normativa del processo telematico introducendo formalismi nella produzione del documento informatico, delle copie informatiche e nella loro attestazione a conformità, che non si coniugano con le esigenze di semplicità, speditezza, agevole comprensibilità, che sarebbero auspicabili nell'ambito del processo. Peraltro pare evidente che il DPCM, pur essendo applicabile anche ai privati (ex art. 2,commi 2 e 3, CAD), sia in realtà pensato principalmente avendo riguardo alle esigenze di formazione, gestione, archiviazione dei documenti informatici che emergono nelle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che molti dei citati formalismi, per esempio, l'accompagnamento del documento informatico con un file .xml aggiuntivo riportante alcuni metadati, oppure l'attestazione di conformità delle copie con documento separato che richiede l'estrazione dell'impronta (hash) del documento, graveranno i soggetti del processo sia in fase di produzione degli atti processuali e dei relativi allegati probatori, sia in fase di verifica e controllo dei medesimi.

Tali formalismi, però, non apportano alcun effettivo beneficio in termini di garanzia in ordine alla identificabilità del soggetto che lo ha formato o prodotto in giudizio, di integrità del medesimo e di immodificabilità, essendo all'uopo del tutto autosufficiente la normativa del Processo Telematico già vigente.

É altresì vero che valorizzando alcune linee interpretative potrebbe sostenersi l'inapplicabilità delle regole tecniche del CAD in specifiche situazioni (attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine di documento analogico ex art. 3-bis, comma 3, L.53/94 ed art. 18, comma 4, DM 44/11; attestazione di conformità della copia informatica della procura alle liti ex art.83 cpc), ma si tratta ambiti molto circoscritti e, quindi, non risolutivi.

Appare, quindi, opportuno proporre la previsione di adeguati correttivi normativi volti a sancire l'indipendenza della normativa PT dal CAD o,perlomeno, dalle sue regole tecniche di cui al citato DPCM, predispondendo una integrazione della normativa PT che regoli esaustivamente il tema del documento informatico, della copia informatica, anche per immagine, del duplicato di documento informatico, delle attestazioni di conformità di tali documenti, nella precipua ottica delle esigenze processuali, imponendo quindi solo le formalità minime utili a garantire identificabilità, integrità ed immodificabilità di tali documenti e che siano in sintonia con i ruoli, le esigenze e gli strumenti a disposizione dei soggetti processuali. Ciò appare ulteriormente necessario in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione della normativa del P1“ che, per le modalità con le quali e stata emanata, si segnala per la sua frammentarietà, carenza di coordinazione e per la discutibile scelta della struttura delle gerarchia delle fonti normative che la contraddistingue.

Nel confidare in un Suo interessamento, e in quello dei competenti Uffici ministeriali in indirizzo, Le invio i migliori saluti

Il Presidente

Avv. Prof Guido Alpa

Data: 04/02/2015 14:00:00
Autore: Marina Crisafi