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Insidie stradali: Cassazione, nessun risarcimento dal Comune per la caduta del bimbo “troppo movimentato” sul lungomare dissestato

Secondo gli attori la caduta era stata provocata dalla mancanza di mattonelle sul manto stradale.


Nessuna responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico del comune perla caduta del bimbo "troppomovimentato" sul lungomare se manca ilnesso causale tra il fatto lesivo e l'anomalia della strada.

Lo ha stabilito la sesta sezione civiledella Cassazione, con l'ordinanza n. 1896 del 3 febbraio 2015, rigettandoil ricorso del padre di un bambino che chiedeva i danni al comune diAcicastello (CT) per l'incidente subito dal figlio sul lungomare cittadino, ilquale cadeva e sbatteva la testa contro il palo della fermata dell'autobus acausa del dislivello provocato dalla mancanza di mattonelle sul manto stradale.

Concordando con quanto affermato daigiudici di merito, la Cassazione ha ritenuto non provata la dinamica dell'incidente, sia in ordineall'incertezza del luogo che alle modalità del fatto, e ritenuta inattendibile la deposizione dello ziotestimone dell'evento occorso al minore, per non essere riuscito aricostruire il fatto.

A nulla sono valse le doglianze delricorrente, circa la responsabilità attribuita al comportamento del figlio da parte del giudice di merito, il qualeavrebbe presunto che il fatto si fosse verificato per un “movimento scompostodel minore” che, invece, era tenuto per mano dal padre e che la caduta sullungomare fosse interamente da ascrivere alla strada dissestata, spettandodunque al comune la prova del caso fortuito, valevole ad escludere la propria responsabilità.

Per la Cassazione, infatti, è vero che l'art.2051 c.c. impone al custode l'onere di liberarsi dalla presunzione di responsabilitàprovando l'esistenza “di un fattoreestraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causaletra la cosa e l'evento lesivo che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto deldanneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in viaprioritaria, fornito la prova dellarelazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”.

Ed è proprio lamancanza della prova del nesso causaletra la caduta del bimbo sul lungomare e l'anomalia della strada o delmarciapiede, nel caso di specie, hanno osservato i giudici di piazza Cavour cheha motivato il rigetto del ricorso e non già il comportamento del minore, ilquale non ha costituito la ratio decidendi della sentenzaimpugnata ma solo un argomento utilizzato adabundantiam dal giudice di merito.

Data: 04/02/2015 12:00:00
Autore: Marina Crisafi