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Se lei è rimasta “illibata” il matrimonio è nullo, anche in mancanza di oggettiva certezza

La Cassazione, con sentenza n. 1729/2015, ha confermato una sentenza di merito che dichiarava cessati, per mancata consumazione, gli effetti civili del matrimonio


Difficileaccertare con certezza se la donna sia rimasta illibata, atteso che lavalutazione ginecologica non ha escluso la mancanzadi rapporti completi con il marito, ma le dichiarazioni rese dal difensoredella donna assumono contenuto decisivo e valgono a pronunciare la nullità del matrimonio.

Così la Cassazione, con sentenza n. 1729/2015, ha confermato la statuizionedella Corte d'Appello di Napoli che dichiarava cessati, per mancataconsumazione, gli effetti civili del matrimonio tra due coniugi.

A nulla sonoservite le obiezioni della donna sul vizio di motivazione della sentenzaimpugnata che aveva confuso “il concettodi rapporto sessuale completo conquello della consumazione – corrispondente - invece all'erezione seguitadalla penetrazione”, desumendo la mancata consumazione del matrimonio dacircostanze diverse (la Ctu e le ammissioni contenute negli atti difensivi)dalle sole idonee a provarla e cioè “laverginità della moglie, l'impotenza funzionale e la lontananza fisica”.

La S.C., invece,ha considerato il ragionamento del giudice d'appello immune da vizi logici egiuridici in quanto basato sugli esiti dellaCtu ginecologica (i quali pur non potendo accertare “se la penetrazionefosse stata completa o incompleta” erano compatibili con la mancataconsumazione) e sulle ammissioni fattedal procuratore della convenuta nel giudizio di primo grado (ai quali erastato attribuito valore indiziario e non confessorio).

Entrambi glielementi, infatti, considerati unitamente, ha concluso la Cassazione rigettandoil ricorso della donna, erano idonei, secondo l'incensurabile valutazione dimerito, a ritenere provata la mancata consumazione del matrimonio.

Data: 04/02/2015 09:18:00
Autore: Marina Crisafi