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Peculiarità sul transito nei ruoli civili del personale militare – il giudizio medico definitivo quale elemento essenziale del procedimento.

La fattispecie del transito nei ruoli civili per il personale militare è prevista dall'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66


di Daniele Profili

Il TAR per la Puglia è recentementeintervenuto sul ricorso presentato da un Sottufficiale della Marina Militareavverso il rigetto da parte del Ministero della Difesa della sua domanda ditransito nei ruoli civili a seguito del giudizio di non idoneità al serviziomilitare incondizionato formulato dai prescritti organi sanitari militari.

La fattispecie del transito neiruoli civili per il personale militare è prevista dall'art. 930 del d.lgs. 15marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'Ordinamento Militare”, che harinovellato l'art. 14, co. 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, ove dispone che il personale delle Forze Armate giudicatonon idoneo al servizio militare incondizionato possa transitare nellequalifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondole modalità definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con iMinistri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione eInnovazione. In ottemperanza al suddettoarticolo, il decreto interministeriale del 18 aprile 2002 ha regolamentato lemodalità di transito e all'art. 2 ha precisato: “Ladomanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dallanotifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità (…)”.

Nelcaso specifico il Sottufficiale adiva il Giudice Amministrativo contestando il diniego espresso dall'amministrazione alla sua domanda di transito nei ruoli civili effettuata aseguito del giudizio della Commissione medica di 2^ istanza che lo avevagiudicato: “permanentemente nonidoneo al servizio M.M. incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre incongedo assoluto. Idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali delpersonale civile del Ministero della difesa ai sensi della legge 266/99”.La motivazione del diniego si basava sul fatto che l'amministrazione avesse ritenuto già concluso il relativo procedimento, inquanto il militare aveva formalizzato precedente rinuncia al transito aseguito del giudizio di non idoneità al servizio militare formulato dallaCommissione Medica Ospedaliera di 1^ istanza. A ben vedere detto giudizio,però, non poteva costituire una pronuncia definitiva tanto più che l'interessato aveva in seguito presentato ricorsogerarchico avverso lo stesso. Pertanto, secondo il ricorrente, il primo procedimentodi transito, doveva considerarsi nullo, in quanto istruito e concluso in un momento storico ove il predettogiudizio medico impugnato dal militare non poteva ancora considerarsidefinitivo, in mancanza del giudicato della Commissione medica di 2^ istanza.

IlTAR pugliese ha esaminato le doglianze del ricorrente alla luce del disposto dicui all'art. 2 del predetto decreto interministeriale del 18 aprile 2002, ovesancisce chiaramente che il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della domanda di transito nei ruolicivili decorre dal giudizio definitivo dinon idoneità al servizio. L'accertamentosanitario definitivo è da considerarsi, dunque, uno degli elementi essenzialinel procedimento amministrativo in questione. Nel caso di specie appareevidente come il primo procedimento di transito, contenente la rinuncia delSottufficiale al passaggio nei ruoli civili, manchi del predetto elementoessenziale essendosi formato con un giudizio dinon idoneità ancora sub judicedella CMO di 2^ istanza e quindi a tutti gli effetti non definitivo.

Per questi motivi il giudiceamministrativo, con sentenza n.385 del 29 gennaio 2015, ha annullato gli atti impugnati emessi dal Ministero dellaDifesa in quanto assunti in elusione delgiudicato, in violazione dunque dell'art. 21-septies della legge 241/90 ove dispone: “E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementiessenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è statoadottato in violazione o elusione del giudicato“.

Inallegato qui sotto il testo della sentenza.

DanieleProfili – daniele.profili@gmail.com

Data: 03/02/2015 16:50:00
Autore: Daniele Profili