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Gratuito patrocinio: anche nel processo civile l'ammissione decorre dal deposito dell'istanza

A confermare l'equiparazione dell'istituto nel processo civile è stata la recente circolare del 15 ottobre 2014 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di via Arenula


Come già avvienenel processo penale, anche nel gratuito patrocinio civile la decorrenza degli effetti dell'ammissioneal beneficio parte dal momento deldeposito della domanda presso il competente Consiglio dell'Ordine e non giàdalla relativa delibera di ammissione.

A confermare l'equiparazionedell'istituto nel processo civile è stata la recente circolare del 15 ottobre 2014 del Dipartimento per gliAffari di Giustizia del Ministero di viaArenula.

In particolare,si legge nella circolare, nel d.p.r. n. 115/2002 viene disciplinata espressamente(all'art. 109) la decorrenza del patrocinio a spese dello Stato solo in ambitopenale riconducendo tal momento alla “datain cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato”.

Nulla è previstoinvece per il processo civile.

Tuttavia, laCassazione (con sentenza n. 24729/2011) ha avuto modo di affermare che “condizionare gli effetti della delibera diammissione alla sua data di emissione”, che deve avvenire, ai sensi dell'art.126 del d.p.r. n. 115/2002 nei dieci giorni successivi alla presentazione dellarelativa istanza (o alla data in cu la stessa è pervenuta), “porterebbe a pregiudicare illogicamente idritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile”.

Il Ministerodella Giustizia, pertanto, ha ritenutocorretto “operare” in conformità all'orientamento espresso dalla SupremaCorte.

Data: 30/01/2015 18:00:00
Autore: Marina Crisafi