Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Taglio dei tribunali: le motivazioni della “bocciatura” della Consulta. In allegato il testo della sentenza n. 5/2015

Le proposte di referendum sulla riforma della geografia giudiziaria promosse dai consigli regionali di Basilicata, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Campania sono inammissibili


Le proposte di referendum sulla riforma della geografia giudiziaria promosse dai consigli regionalidi Basilicata, Puglia, Sicilia, Abruzzo e Campania sono inammissibili.

Così ha deciso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5 depositata il 27 gennaio 2015, suitre quesiti referendari per l'abrogazione delle disposizioni sullariorganizzazione degli uffici giudiziari, contenute nel d.lgs. n. 155/2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 14/2014,che com'è noto hanno stabilito la soppressione di 30 tribunali ordinari, dellecorrispondenti procure della Repubblica nonché di 220 sezioni staccate deitribunali ordinari.

Le cinque regioni avevano giàpresentato un'analoga iniziativa nel 2013, dichiarata inammissibile poiché l'unicoquesito presentato non consentiva ai cittadini di esprimere, con il voto, ungiudizio diversificato a seconda delle sedi giudiziarie da sopprimere.

Nel secondo tentativo,chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, la Consulta stavolta hachiaramente specificato che i referendum sono inammissibili poiché diretti,ancorchè non esplicitamente, alla “reviviscenza”,totale o parziale, delle disposizioni precedenti (che prevedevano gliuffici giudiziari soppressi), oggi abrogate.

Il fine ultimo delle trerichieste, infatti, ad avviso dei giudici delle leggi non sarebbe quello di mera demolizione della normativaesistente, bensì quello della reintroduzione della disciplina anteriore allasoppressione dei suddetti uffici giudiziari.

Un risultato che non èconseguibile mediante lo strumento referendario, ha affermato la Corte,chiamando a sostegno la giurisprudenza consolidata in materia (cfr. Corte Cost.n. 24/2011, n. 28/2011, n. 13/2012, n. 12/2014), perché l'abrogazione, aseguito dell'accoglimento del referendum, di una disposizione a sua voltaabrogativa, non è idonea a rendere di nuovo operanti norme che, proprio in virtùdi tale disposizione, sono state espunte dall'ordinamento.

In altre parole, ilreferendum “abrogativo”, ha chiarito la Consulta, non può diventare “propositivo”, introducendo una nuovastatuizione, perché in tal modo andrebbe aldilà della sua natura realizzando un'ipotesinon ammessa dalla Costituzione.

Data: 30/01/2015 11:30:00
Autore: Marina Crisafi