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Lui gode di un ingente patrimonio? L'assegno per la ex deve garantire un tenore di vita di notevole spessore a partire dalla data della domanda.

Una volta accertata giudizialmente la disponibilità economica del marito l'assegno per la ex va riconosciuto con decorrenza dalla data della domanda


L'assegno divorzile competeal coniuge che sia privo di mezzi, tali da potergli permettere il mantenimentodi un tenore di vita analogo a quello tenuto, durante la vita matrimoniale. Ese questo tenore era di notevolespessore, a fronte di una disponibilitàeconomica ingente del marito, acclarata dalle indagini della poliziatributaria, la moglie ha dirittoall'assegno sin dalla data della domanda.

Così ha stabilitola Corte di Cassazione, conordinanza n. 1264 del 26 gennaio2015, confermando il provvedimento della Corte d'Appello di Reggio Calabriache disponeva, a carico del marito, il mantenimento per l'ex moglie e i duefigli, non autosufficienti economicamente, prevedendo che l'assegno divorziledecorresse dalla data della domanda della donna.

Irrilevanti ledoglianze dell'uomo che sosteneva che l'elevato tenore di vita della famigliadurante la convivenza matrimoniale e la separazione fosse da ascrivere esclusivamente agli aiutieconomici del padre dello stesso, nel frattempo deceduto, e che gli ingentimovimenti di denaro sui suoi conti correnti, formalmente intestati ad unasocietà terza, fossero meri errorimateriali di battitura.

Affermazionismentite, hanno affermato i giudici del Palazzaccio, ritenendo corrette lemotivazioni della corte territoriale, dalle indagini della polizia tributariache avevano evidenziato le ingenti disponibilità patrimoniali, di cui il maritogià godeva nei primi anni '90 (prima della separazione), tanto da avercostituito (con donazione miliardaria del padre e altro rilevantissimoconferimento) una società di capitali.

Non hanno dubbipertanto i giudici della S.C. sulla valutazione congrua e non censurabile dellacorte territoriale, nel liquidare, a fronte di tali considerazioni e delle (percontro) modestissime disponibilità patrimoniali della moglie, l'assegno dimantenimento in suo favore.

Quanto alladecorrenza dell'assegno, com'è noto, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso, “l'art. 4, comma 13,l. 898/1970, nel consentire la decorrenza dell'assegno divorzile dalladomanda, conferisce al giudice un poterediscrezionale” che, nel caso di specie, tenuto conto della notevolissima disparità di condizionieconomiche tra i due coniugi, non può che essere condiviso.

Data: 28/01/2015 19:10:00
Autore: Marina Crisafi