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Olio d'oliva: niente più bottiglie senza etichette e tappi nei pubblici esercizi. Si rischiano fino a 8mila euro di multa

Le violazioni saranno punite con multe fino a 8mila euro e confisca dei prodotti. Le prescrizioni sono in vigore dal 25 novembre


D'ora in poi ristoranti, bar e pizzeriedovranno “servire” ai clienti oliere regolarmenteetichettate e dotate di tappo antirabbocco. Le violazioni saranno punitecon multe fino a 8mila euro e confisca deiprodotti.

Ad evidenziare tale obbligo ci ha pensatola polizia municipale di Torino, conla circolare n. 8 del 13 gennaio 2015.

In realtà, le prescrizioni sono in vigoredal 25 novembre scorso e sono state introdotte dalla l. n. 161/2014 (c.d. “Legge europea 2013-bis”) che hamodificato, tra le altre cose, l'art. 7 della l. n. 9/2013, recante “Norme sulla qualità e la trasparenza dellafiliera degli oli di oliva vergini”.

Per l'effetto della novella normativa,pertanto, fatta eccezione per gli usi dicucina e di preparazione dei pasti, “glioli d'oliva vergini proposti in confezioni neipubblici esercizi devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che nonne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta”.

Oltrealla rigorosa “presentazione” agli avventori (ai tavoli, sui banconi, ecc.) ititolari dei pubblici esercizi dovranno stare molto attenti anche alla correttaetichettatura.

La leggedispone infatti che l'indicazione dell'origine degli oli d'oliva vergini devefigurare in modo “facilmente visibile echiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente” e che,qualora le miscele siano originarie di altri Stati membri o di Paesi terzi, laprovenienza sia stampata con diversa e più evidente rilevanza cromaticarispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita.

Omettereindicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine o inserire diciturefuorvianti e non corrispondenti all'effettiva provenienza territoriale delleolive integra, infatti, ex art. 4 della legge “pratica commerciale ingannevole”, con la previsione di sanzionidecisamente pesanti per i trasgressori.

Data: 01/02/2015 09:55:00
Autore: Marina Crisafi