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Furto: anche il cantiere può essere privata dimora. Lo dice la Cassazione

Sono privata dimora tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata


In tema di furtoin abitazione, la nozione di privatadimora delineata dall'art. 624-bis c.p. è più ampia di quella generica di “abitazione”, perciò nella stessapossono essere ricompresi “tutti queiluoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modotransitorio e contingente, atti della loro vita privata”e dunque anche i cantieri, dove “gli operai utilizzano spogliatoi e depositiper lasciare oggetti propri, utilizzando spazi per le necessità della vitapersonale, connessa all'attività lavorativa”.

Ad affermarlo èla Corte di Cassazione, con sentenzan. 2768 del 21 gennaio 2015,confermando la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Torino ad un uomo,colpevole del reato di cui all'art. 624-bis c.p. per essersi introdotto in unedificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, sottraendo cosedella società edile che svolgeva i lavori.

Ritenendoinfondate le doglianze del ricorrente, circa l'erronea qualificazione del reatoex art. 624-bis c.p. piuttosto che come furto semplice (con conseguentedeclaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela), in quantoavvenuto in ore notturne, di domenica, all'interno di un cortile disabitato ein totale fase di restauro, destinato alla sola attività di cantiere, la S.C.ha concordato, invece, con la statuizione della corte di merito.

Per i giudicidella quinta sezione penale della Cassazione, la Corte d'Appello ha fatto buon governo dei principi affermati dallagiurisprudenza in materia, ritenendopriva di rilievo la deduzione difensiva secondo la quale il cantiere era chiusoper l'orario notturno e le ferie estive, giacchè la “dimora privata viene tutelata in quanto tale, anche in assenza dellepersone dimoranti”.

Né può dirsi, haaffermato la Corte, che, essendo lo stabile in ristrutturazione, non vi fosseroluoghi riservati all'esplicazione dellavita privata, dal momento che era stato “dimostrato che all'interno delcantiere gli operanti lasciavano una quantitàdi oggetti in deposito, finalizzati sia all'esercizio della loro attivitàlavorativa, sia della vita privata connessa”.

Nessun dubbio,dunque, per la S.C. nell'inquadrare la fattispecie nella sfera applicativa delreato di cui all'art. 624 bis c.p. rigettando il ricorso.

Data: 26/01/2015 08:30:00
Autore: Marina Crisafi